Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) procedimento di mediazione, mancata partecipazione senza giustificato motivo e sanzione pecuniaria; (ii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (iii) mediazione obbligatoria e competenza territoriale degli organismi di mediazione; (iv) mediazione obbligatoria, contratti "bancari e finanziari" e controversia insorta in tema di leasing; (v) controversie agrarie, ricorso per decreto ingiuntivo e tentativo di conciliazione; (vi) negoziazione assistita, formulazione domanda giudiziale ed accertamento del valore della causa; (vii) negoziazione assistita, accordo negoziale e natura di titolo esecutivo.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Salerno, Sezione II civile, sentenza 10 gennaio 2023, n. 13
La decisione rimarca che la sanzione pecuniaria che la legge ricollega alla mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo non può essere applicata ove la controversia non risulti soggetta a mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIACorte di Appello di Bari, Sezione II civile, sentenza 13 gennaio 2023, n. 31
Accogliendo integralmente l'appello, la sentenza della corte territoriale ribadisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Piacenza, Sezione civile, sentenza 30 gennaio 2023, n. 28
La sentenza ribadisce che la domanda di mediazione obbligatoria presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto, salva la facoltà delle parti di derogare al criterio di competenza territoriale e di rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo di mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIACorte di Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 16 febbraio 2023, n. 544
La decisione assicura continuità al principio, avvallato anche dal giudice di legittimità, secondo cui la controversia insorta in tema di leasing, non rientrando nella materia dei "contratti bancari e finanziari", non è soggetta, a pena di improcedibilità del giudizio, al procedimento di mediazione obbligatoria.

CONCILIAZIONE/CONTROVERSIE AGRARIETribunale di Vicenza, Sezione agraria civile, sentenza 1° marzo 2023, n. 404
La sentenza, uniformandosi ad un principio già enunciato dal giudice di legittimità, afferma che, in materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l'onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Dlgs n. 150 del 2011, a pena di improponibilità della domanda, rilevabile di ufficio anche nel giudizio di opposizione.

NEGOZIAZIONE ASSISTITATribunale di Napoli, Sezione IV civile, sentenza 2 marzo 2023, n. 2273
La decisione afferma che non è soggetta a negoziazione assistita, in quanto di valore indeterminabile, la controversia avente ad oggetto una domanda giudiziale recante richiesta di condanna di controparte al pagamento di una somma specifica "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia".

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I civile, sentenza 6 marzo 2023, n. 868
La pronuncia rimarca che l'accordo di negoziazione assistita in tanto può costituire valido titolo esecutivo, in quanto gli avvocati abbiano provveduto a certificare l'autografia delle firme delle parti e la conformità dello stesso alle norme imperative ed all'ordine pubblico.

A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria –Parti – Mancata partecipazione della parte chiamata senza giustificato motivo – Controversia non soggetta a mediazione obbligatoria – Sanzione pecuniaria – Applicabilità – Esclusione.
(Cpc, articolo 100; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
Nel caso in cui la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria, la mancata adesione della parte chiamata, non legittima il giudice, ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28, a pronunciare in sede giudiziale la condanna di quest'ultima per non aver partecipato al procedimento di mediazione promosso dall'attore al versamento, in favore dello Stato, di una somma corrispondente all'ammontare del contributo unificato previsto per il primo grado del giudizio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da una condomina nei confronti del Condominio, la corte territoriale, nel confermare la pronuncia di rigetto emessa dal giudice di prime cure, ha ritenuto inammissibile, ancor prima che infondato, il motivo di impugnazione volto a censurare l'inosservanza della predetta disposizione normativa: infatti, osserva la decisione in esame, atteso che l'interesse ad agire, ai sensi dell'articolo 100 cod. proc. civ., si invera nell'esigenza di ottenere un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale, nella circostanza, la condomina appellante, non avendo subito alcun pregiudizio dalla mancata condanna del Condominio al pagamento della predetta sanzione pecuniaria, non avrebbe potuto ricavare alcun beneficio o vantaggio dall'ipotetico accoglimento di siffatta doglianza).
Corte di Appello di Salerno, Sezione II civile, sentenza 10 gennaio 2023, n. 13 – Presidente de Filippis – Relatore Brancaccio

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Improcedibilità della domanda monitoria e revoca del decreto ingiuntivo opposto – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale, accogliendo l'appello, ha riformato la sentenza impugnata dichiarando l'improcedibilità della domanda monitoria con revoca il decreto ingiuntivo opposto; nella circostanza, infatti, il giudice di primo grado, preso atto che nessuna delle parti aveva promosso il procedimento di mediazione obbligatoria disposto con ordinanza, aveva definito in rito il giudizio pronunciando l'improcedibilità dell'opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto che l'onere dell'avvio della procedura conciliativa fosse da allocare in capo a parte opponente; quanto alla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, esse sono state poste dal giudice del gravame integralmente, in applicazione del principio della soccombenza, a carico di parte opposta appellata, in quanto quest'ultima, pur essendo intervenuta la nota pronuncia delle Sezioni Unite del Supremo Collegio n. 19596/2020 prima delle udienza di precisazione delle conclusioni, aveva comunque ritenuto di non rivedere quest'ultime, neppure soltanto in via subordinata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Corte di Appello di Bari, Sezione II civile, sentenza 13 gennaio 2023, n. 31 – Presidente Labellarte – Relatore Binetti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Istanza di mediazione – Organismi di mediazione – Competenza per territorio – Presentazione della domanda di mediazione presso organismo territorialmente incompetente – Inefficacia – Deroga pattizia della competenza territoriale – Ammissibilità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Dlgs, n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto, essendo quest'ultima derogabile solo su accordo delle parti, le quali possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, nel corso della quale, alla prima udienza, era stato assegnato il termine per promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria, il giudice adito, rilevato che parte attrice aveva presentato la domanda di mediazione presso un organismo incompetente per territorio e che nella circostanza mancava un espresso accordo tra le parti derogatorio della competenza medesima, ha definito in rito il giudizio, dichiarando l'improcedibilità delle domande proposte da parte attrice medesima e condannando quest'ultima alla refusione in favore della convenuta delle spese processuali).
Tribunale di Piacenza, Sezione civile, sentenza 30 gennaio 2023, n. 28 – Giudice Iaquinti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Contratti bancari e finanziari – Controversia insorta in tema di locazione finanziaria – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Necessità – Esclusione – Fondamento. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (Dlgs n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (Dlgs n. 58 del 1998), perciò non estensibile alla diversa ipotesi del leasing, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto (Nel caso di specie, nel respingere l'appello proposto avverso la sentenza impugnata che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla società appellante al decreto ingiuntivo di consegna immediata di una imbarcazione da diporto a motore oggetto di un contratto di locazione finanziaria, la corte territoriale, ha ritenuto inammissibile il motivo di gravame con cui l'appellante medesima aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata da quest'ultima per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ad opera dell'opposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28/2010). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15200).
Corte di Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 16 febbraio 2023, n. 544 – Presidente Federici – Relatore Varani

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie agrarie – Ricorso per decreto ingiuntivo – Preventivo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 11 del D.lgs. n. 150 del 2011 – Onere a carico del ricorrente – Sussistenza – Inottemperanza – Conseguenze – Improponibilità della domanda. (Cpc, articoli 633, 641 e 645; D.lgs, n. 150/2011, articolo 11)
In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l'onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Dlgs n. 150 del 2011, a pena di improponibilità della domanda, rilevabile di ufficio anche nel giudizio di opposizione. Infatti, il tentativo conciliativo nei rapporti agrari è previsto espressamente dalla legge in via "preventiva", di talché costituisce ineludibile condizione di accesso alla tutela giurisdizionale "tout court"; si intende dire, che la legge impone di esperire il tentativo conciliativo di cui al citato articolo 11 del Dlgs 150/2011 anche prima di attivare il procedimento monitorio e non solo prima di incardinare i processi ordinari. In tale ipotesi, è infine da escludere che il giudice possa concedere alle parti un termine per assolvere all'obbligo imposto dalla citata norma in corso di causa, atteso che la "ratio" dell'istituto, a processo già instaurato, verrebbe così irragionevolmente sacrificata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso anche per la mancata corresponsione dei canoni di affitto di un fondo rustico, il giudice adito, rilevato che parte opposta non aveva assolto preventivamente all'obbligo di tentare la conciliazione, ai sensi dell'articolo 11 del Dgs n. 150 del 2011, innanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, ancor prima di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo, ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente e di conseguenza dichiarato l'improponibilità della domanda monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, seppur già provvisoriamente esecutivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 marzo 2018, n. 6839).
Tribunale di Vicenza, Sezione agraria civile, sentenza 1° marzo 2023, n. 404 – Presidente Sollazzo – Relatore Grassi

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Ambito applicativo – Controversia avente ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro – Valore della causa – Determinazione – Domanda giudiziale – Contenuto – Richiesta di condanna al pagamento di una somma specifica "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" – Interpretazione – Causa di valore indeterminato – Configurabilità – Conseguenze –Assoggettamento a negoziazione assistita – Esclusione. (Cc, articoli 1367 e 2043; Cpc, articolo 10; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
Il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'articolo 1367 cod. civ., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione. Ne consegue che non è soggetta alla procedura di negoziazione assistita, in quanto di valore indeterminato, la controversia avente ad oggetto una domanda giudiziale contenente, oltre alla richiesta di condanna al pagamento di una somma specifica, anche l'aggiunta di una locuzione di siffatto tenore (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della negoziazione assistita sollevata dal Condominio convenuto, in quanto l'attore, nell'agire in giudizio in veste di conduttore per ottenere il risarcimento ex articolo 2043 cod. civ. di tutti i danni subiti e subendi dal proprio nucleo familiare per la ridotta utilizzabilità dell'immobile locato, aveva utilizzato l'espressione "…danni da quantificarsi in euro 12.600,00 o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà determinare…"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 26 aprile 2021, n. 10984).
Tribunale di Napoli, Sezione IV civile, sentenza 2 marzo 2023, n. 2273 – Giudice Di Clemente

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Conclusione – Accordo di negoziazione assistita – Natura di titolo esecutivo – Certificazione da parte degli avvocati dell'autografia delle parti e della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico – Necessità. (Cpc, articoli 100 e 474; Dl, n. 132/2014, articolo 5)
In tema di negoziazione assistita, l'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 132, convertito nella legge n. 162 del 204, richiede espressamente che, ai fini della formazione del titolo esecutivo di origine negoziale, gli avvocati, oltre a certificare l'autografia delle firme, attestino la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Ne consegue che l'accordo di negoziazione assistita concluso tra le parti non integra gli estremi del titolo esecutivo così come prescritto dalla citata disposizione in mancanza della esplicita certificazione della conformità dello stesso alle norme imperativa ed all'ordine pubblico (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito, rilevato che i difensori delle parti si erano limitati a sottoscrivere l'accordo di negoziazione assistita senza certificare l'autografia delle parti e la conformità dello stesso alle norme imperative ed all'ordine pubblico, ha ritenuto infondata l'eccezione con la quale parte opponente aveva dedotto il difetto di interesse ad agire di parte opposta per essere la stessa già munita di titolo esecutivo idoneo all'iscrizione ipotecaria).
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione I civile, sentenza 6 marzo 2023, n. 868 – Giudice D'Onofrio

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