Rassegne di Giurisprudenza

Formula "all inclusive": l'agenzia di viaggi risponde delle obbligazioni tipiche del mandatario o venditore

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Vendita di pacchetto turistico - Responsabilità dell'intermediario di viaggio - Danno da vacanza rovinata -Presupposti.
L'intermediario di viaggi (o "agenzia di viaggi") risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore come ad es., scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L'intermediario, invece, non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, sempreché che il viaggiatore non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto oppure la mancata corrispondenza alle prestazioni promosse e pubblicizzate, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.).
• Corte di cassazione, civile, sezione 6 3, ordinanza del 2 febbraio 2022, n. 3150

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere acquisto di un pacchetto turistico da un “tour operator” attraverso un'agenzia di viaggi - Qualificazione dei rapporti - Conseguenze - Adempimento di un obbligo restitutorio del “tour operator” da parte dell'agenzia di viaggi - Ripetizione - Esclusione - Azione di arricchimento - Ammissibilità - Ragioni.
Qualora un pacchetto turistico del "tour operator" venga acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggi, quest'ultima agisce, al contempo, come mandataria sia all'acquisto per conto del cliente sia alla vendita per conto del medesimo "tour operator", ed in tal veste assicura la conclusione, tra i predetti mandanti, del contratto di viaggio, sicché i diritti e gli obblighi relativi a tale ultimo rapporto sorgono direttamente tra "tour operator" e cliente finale. Ne consegue che l'adempimento, da parte dell'agente di viaggi, di un obbligo restitutorio del "tour operator" nei confronti del cliente (nella specie, la restituzione del prezzo del pacchetto turistico), per un verso, preclude all'agente di ripetere quanto versato al proprio cliente finale, posto che costui ha il diritto di ricevere il rimborso di quanto versato per un servizio non ricevuto ed a trattenere l'utilità ricevuta, e, per altro verso - in difetto di un'azione titolata tra "solvens" e debitore indirettamente beneficiato dell'adempimento eseguito dal primo -, legittima l'agente di viaggi a proporre nei confronti del "tour operator" l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c.
• Corte di cassazione, civile, sezione 2, sentenza del 24 novembre 2020, n. 26694

  Turismo - Contratto di viaggio - Intermediario - Informazioni obbligatorie - Trasmissione mediante i documenti di viaggio - Omessa dimostrazione – Responsabilità.
Posto che grava sull'intermediario di viaggi l'onere di fornire la prova di aver formalmente trasmesso ai viaggiatori, mediante i documenti di viaggio, le informazioni prescritte, idonee a renderli avvertiti del fatto che l'intermediario medesimo non assume a suo carico rischi ed incognite circa l'adempimento delle prestazioni turistiche, nonché a far loro conoscere l'identità dei soggetti direttamente responsabili, la mancata dimostrazione del compimento di tale formalità fa sì che l'intermediario assume la stessa responsabilità dell'organizzatore.
• Corte di cassazione, civile, sezione 3, sentenza del 19 gennaio 2010, n. 696

Contratti singoli - Contratti tipici - Vendita di pacchetti turistici – Responsabilità per mancato o inesatto adempimento - Inadempimento dell'organizzatore e non rispondenza dei servizi resi a quelli promessi e pubblicizzati - Responsabilità dell'intermediario di viaggio - Sussistenza - Condizioni - Onere della prova a carico del viaggiatore.
In tema di contratto di viaggio turistico, l'intermediario assume nei confronti del viaggiatore sia la responsabilità tipica del mandatario che quella di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084 (applicabile nella specie "ratione temporis"). In forza del primo tipo di responsabilità, l'intermediario é tenuto ad eseguire le operazioni richieste dal viaggiatore con la diligenza di cui all'art. 1710 cod. civ. e ha doveri di attenzione e oculatezza anche nella scelta dell'organizzatore del viaggio e dei prestatori dei servizi turistici ma non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell'attività esercitata, l'inaffidabilità dei soggetti cui si sia rivolto o la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse e pubblicizzate.
• Corte di cassazione, civile, sezione 3, sentenza del 19 gennaio 2010, n. 696