Immobili

Niente furto di energia se manca la sottrazione con il fine del profitto

Sul piazzale comune la luce arrivava dall’allacccioa un contatore privato

di Luana Tagliolini

Non sono rari i casi di utilizzo illecito di energia elettrica nell’ambito del condominio che, essendo a “forma libera”, può integrarsi con condotte eterogenee. Le più frequenti modalità di condotta sono l’allacciamento abusivo direttamente ai cavi della rete di distribuzione, la manomissione del proprio contatore o il collegamento al cavo di alimentazione di un altro utente che può integrare altre fattispecie di reato come ad esempio, l’appropriazione indebita.

L’ipotesi di reato

Il furto di energia elettrica (articolo 624, comma 2 del Codice penale) si manifesta con l’impossessamento della energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. Il che si verifica mediante l’allaccio abusivo ad una cassetta di derivazione dell’ente erogatore, o alterando il sistema di misurazione dei consumi, oppure attraverso l’allaccio abusivo senza alcuna installazione di contatore e nell’inesistenza di un’utenza intestata al fruitore dell’energia elettrica, eseguito contro la volontà dell’ente erogatore non consentendo la rilevazione dell’effettivo consumo oppure procurandosi energia elettrica in assenza (anche a seguito di distacco ) di rapporto di fornitura con l’ente.

La vicenda

Non sussistevano tali situazioni nella fattispecie sottoposta all’attenzione della Cassazione penale e decisa nella sentenza 32703/2021 che ha annullato senza rinvio, perché il fatto non sussisteva, la sentenza emessa dalla Corte di appello impugnata dall’imputato. La contestazione era quella di sottrazione di energia elettrica ai danni dell’acquirente di un immobile vendutogli dall’imputato stesso il quale si era impegnato, all’atto del rogito, a fare in modo che il parcheggio comune fosse dotato di illuminazione.

Perciò il venditore-imputato aveva allacciato un faretto al contatore più vicino (quello dell’acquirente, il solo a funzionare in quel momento) per alimentare un punto luce che avrebbe illuminato il piazzale comune, non essendo ancora attivo il contatore condominiale.

La sentenza

Dall’analisi dei fatti mancava quindi la condotta materiale della sottrazione di energia elettrica con il fine di trarre profitto, considerato che attraverso l’allaccio al contatore della persona offesa, avvenuto in presenza dello stesso e in attuazione di una espressa pattuizione con il medesimo, si era arrivati all’illuminazione dell’area comune senz’altro provvisoria e destinata a concludersi non appena sarebbero terminati i lavori in corso da svolgersi presso il cantiere intestato all’imputato.

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