Civile

Snam Rete Gas vince contro il Fisco su classamento catastale "punti di linea"

La Cassazione, sentenza n. 23382 depositata oggi, afferma che non presentando alcuna autonomia funzionale e reddituale vanno calissificati nella categoria E/9 e non D/7

di Francesco Machina Grifeo

Con una serie di pronunce depositate oggi (n. 23382 e ss), la Cassazione accoglie i ricorsi di Snam Rete Gas contro l'Agenzia delle Entrate per una serie di accertamenti catastali relativi ai "punti di intercettazione di linea" di un metanodotto, tesi ad incrementare il carico fiscale dell'azienda. I "punti di linea" sono le aree destinate a contenere "valvole e pezzi speciali con funzioni di intercettazione del flusso del gas, di smistamento del gas, di lancio e ricevimento di apparati di pulizia ed ispezione interna delle condotte".

Anche alla luce della definizione contenuta nel Dm Sviluppo economico del 17 aprile 2008, spiega la Corte, essi "non presentano alcuna autonomia funzionale e reddituale, essendo privi di qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto all'impianto produttivo a cui accedono" per cui la loro corretta classificazione è nella categoria E/9 e non D/7 come sostenuto dal Fisco.

Le Entrate invece avevano negato la inclusione del bene nella categoria E/9 in ragione della sua strumentalità alle esigenze dell'attività industriale ("le attrezzature contenute nell'immobile concorrono sicuramente all'attività industriale dell'impianto, anche perché la loro mancanza non permetterebbe la funzionalità di una rilevante parte di conduttura"; "trattasi di un sito permanente e non temporaneo, quindi tendenzialmente non riconvertibile"), senza però affatto porsi il problema della carenza di ogni sua autonomia funzionale e reddituale, in contrasto con l'articolo 2, comma 40, del Dl n. 262 del 2006.

Per la Cassazione infatti l'elemento decisivo per l'inclusione nella categoria E ed in particolare in quella E/9, è la mancanza di autonomia funzionale e reddituale del cespite, che ne determina la sua inutilizzabilità e conseguentemente la sua incommerciabilità. In conclusione, nella categoria E/9 non rientrano i fabbricati o manufatti destinati a soddisfare un interesse pubblico, ma quelli privi di autonomia funzionale e reddituale.

Coerentemente con questa impostazione, la Corte ha in precedenza affermato che la cabina di trasformazione, installata presso l'autostrada, per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura, costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare" compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale (Sezione 5, n. 6705 del 10/03/2020). Così valorizzando l'incapacità del cespite in esame, per la sua ubicazione, per le sue intrinseche caratteristiche strutturali e di destinazione, ad esplicare una sua autonoma funzione ed a produrre un reddito proprio, diversi rispetto alla infrastruttura a cui è riconducibile.

Nello stesso senso (Sezione 5, n. 6828 dell'11/03/2020), la Suprema corte ha affermato che l'area adibita a stazione di esazione di pedaggio autostradale deve essere classata come E/1, in quanto priva di autonomia funzionale e reddituale, rispetto all'attività avente ad oggetto lo sfruttamento della rete autostradale, e strumentale al servizio pubblico, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria e il suo scopo di lucro.

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