Amministrativo

Google non responsabile per l'indicizzazione della pubblicità del casinò online

Il Tar Lazio ha annullato la multa dell'Agcom per l'Adv di una casinò online

di Francesco Machina Grifeo

Google non ha violato il "Decreto Dignità", nella parte in cui vieta la pubblicità di giochi o scommesse con premi in denaro, per l'indicizzazione di un annuncio a pagamento che rimandava al sito di un casinò on line. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con la decisione n. 11036 depositata oggi, annullando la delibera Agcom (n. 541/20/CONS) del 22 ottobre 2020 che aveva sanzionato con 100mila euro la società (50mila euro al giorno per due giorni, il 14 e 15 novembre 2019). La società si è difesa sostenendo il servizio "Google ADS", tramite il quale è stato diffuso l'annuncio, è fornito nell'Ue da Google Ireland che in quanto "hosting provider" non può essere chiamato a rispondere del contenuto delle informazioni "caricate" dall'inserzionista (secondo la direttiva "e-commerce" 31/2000 UE e il Dlgs 70/2003).

Un ragionamento condiviso dal Tar secondo effettivamente il servizio "Google ADS" (come affermato anche dalla Cgue) deve qualificarsi in termini di "hosting", per cui la "mera valorizzazione degli indici non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità del gestore della piattaforma per la violazione del Decreto Dignità". Del resto, prosegue la decisione, si tratta di una attività "automatizzata" per cui viene a mancare quel "ruolo attivo" che potrebbe fondare la responsabilità del gestore.

"Gli annunci – si legge nella decisione - sono creati in piena autonomia dall'inserzionista, il quale ne determina il contenuto tramite un processo automatizzato, che prende le mosse dalla registrazione dell'utente, con la creazione di un apposito ‘account' e la contestuale accettazione delle ‘Norme Pubblicitarie' contenenti chiare informazioni sulle attività vietate o soggette a restrizioni". Nel caso di specie il "blocco" automatico delle attività illecite è stato "forzato tramite una tecnica fraudolenta" e Google ha "pacificamente provveduto, non appena venuta a conoscenza della violazione, a bloccare l'account di provenienza del messaggio illecito". Dunque, il provvedimento sanzionatorio "avendo ritenuto che l'assunzione di responsabilità da parte del gestore derivi dalla mera ‘stipulazione del contratto' con l'inserzionista, in ragione cioè della mera diffusione, ancorché onerosa, del messaggio illecito, ed avendo escluso che l'attività svolta dal Google ADS possa qualificarsi in termini di hosting, deve, pertanto, ritenersi affetto, nell'imputazione dell'illecito alla ricorrente da violazione dei principi appena citati, come ricostruiti dalla Corte di Giustizia, nonché da difetto di istruttoria e motivazione".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©