Civile

Trattamento sanitario obbligatoio (TSO), le tre condizioni per disporlo

La Cassazione, ordinanza n. 509 depositata oggi, ha respinto la richiesta di risarcimento del danno contro l'Azienda sanitaria universitaria da parte di un uomo trattenuto per 15 giorni in un Csm

di Francesco Machina Grifeo

La Suprema corte, con un principio di diritto, definisce le tre condizioni in cui per tutelare la salute del paziente è possibile ricorrere ad un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in deroga dunque al consueto regime del consenso informato, e cioè: alterazioni psichiche tali da richiedere interventi urgenti, mancata accettazione terapie, impossibilità di misure extra ospedaliere.

La Terza sezione civile, ordinanza n. 509 depositata oggi, ha così definitivamente bocciato la richiesta di risarcimento del danno proposta da un cittadino di Udine che dopo essersi recato al centro di salute mentale era stato trattenuto per un TSO della durata di 15 giorni in quanto affetto da un "disturbo delirante in fase di scompenso".

Il Supremo collegio sottolinea che l'ospedalizzazione in regime di trattamento sanitario obbligatorio per un disturbo mentale "costituisce un evento intriso di problematicità, essendo associata ad una presumibile condizione di incapacità del paziente a prestare un valido consenso". Nonostante dal punto di vista normativo, prosegue la Corte, un paziente sia considerato, secondo una visione dicotomica, capace oppure incapace, la realtà clinica suggerisce che possano esistere degli "spazi di autonomia e libertà decisionale residui anche in pazienti sottoposti a TSO". Dunque "un approccio di tipo multidimensionale, basato sulla valutazione, nel singolo paziente, della capacità a prestare consenso (mental capacity), costituisce un possibile terreno sul quale ricostruire, all'interno della relazione medico-paziente, un percorso di ripristino della capacità di prestare consenso alle cure".

Ciò detto, esistono alcune condizioni nelle quali si può prescindere dal consenso del paziente e tra queste, appunto, ci sono quelle previste dagli articoli 34 e 35 della legge 833/78 sui Trattamenti Sanitari Obbligatori.

Si tratta, spiega la Corte, di un "evento straordinario" finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente che "non deve essere considerato una misura di difesa sociale" e che deve essere attivato solo dopo aver ricercato, con ogni iniziativa possibile, il consenso del paziente ad un intervento volontario, e che richiede una specifica procedura, attivata da parte di un medico che verifica e certifica l'esistenza:
- dell'avvenuta convalida della proposta da parte di un altro medico, dipendente pubblico, generalmente specialista in psichiatria;
- dell'emanazione da parte del Sindaco dell'ordinanza esecutiva (entro 48 ore);
- della notifica al Giudice Tutelare (entro 48 ore), che provvede a convalidare o meno il provvedimento, comunicandolo al Sindaco.

La durata del provvedimento è di 7 giorni, con possibilità di proroga se persistono le tre condizioni necessarie (da comunicare al Sindaco ed al Giudice Tutelare) o di cessazione se anche solo una delle condizioni viene meno (da comunicare al Sindaco ed al Giudice Tutelare). Si può dunque procedere con TSO, anche a prescindere dal consenso del paziente se sono contemporaneamente presenti tre condizioni:
a) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
b) la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti;
c) l'esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.

Nel caso di specie, il Tso era stato attivato dopo che il ricorrente, affetto da un disturbo delirante cronico in fase di scompenso, "aveva ripetutamente rifiutato gli terapeutici proposti, nella comprovata sussistenza dei tre presupposti poc'anzi indicati". Inoltre il provvedimento di trattenimento era stato proposto da una prima dottoressa e poi convalidato da una collega; ordinato dal Sindaco del Comune di Udine nella sua qualità di Ufficiale di Governo e successivamente convalidato dal giudice Tutelare .

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