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Aerei, per i servizi internet via satellite legittimo l'aggancio a componenti terrestri

Lo ha chiarito la Corte Ue, sentenza nella causa C-515/19, affermandone la compatibilità col quadro normativo Ue

Passo in avanti nella regolazione dei servizi di connessione Internet a bordo degli aerei. Per la Corte Ue, sentenza nella causa C-515/19, non è necessariamente incompatibile col quadro normativo europeo un sistema mobile via satellite che si basa principalmente, in termini di capacità dei dati trasmessi, su componenti terrestri complementari installati in modo da coprire l'intero territorio dell'Unione. La gestione rafforzata di componenti terrestri, precisa tuttavia la decisione, è possibile a condizione che la concorrenza non sia falsata e che il componente satellitare del sistema presenti un'utilità reale e concreta

I giudici di Lussemburgo ricordano che proprio con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi mobili via satellite e di garantire una copertura graduale in tutti gli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 626/2008 sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS).

In esito a una procedura di selezione, la Commissione europea ha individuato, tra le altre, l'impresa Inmarsat Ventures SE che ha sviluppato un sistema denominato «European Aviation Network», destinato a fornire servizi di connettività aeronautica. Con decisione del 21 ottobre 2014, l'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste francese l'ha autorizzata a utilizzare, nel territorio della Francia metropolitana, determinate frequenze e, con la successiva decisione del 22 febbraio 2018, le ha concesso anche l'autorizzazione a gestire componenti terrestri complementari (in prosieguo: i «CTC») di sistemi mobili via satellite. A questo punto, la Eutelsat, concorrente della Inmarsat, ha presentato dinanzi al Consiglio di Stato un ricorso diretto all'annullamento della decisione sulla base di una violazione del diritto dell'Unione.

Adita in via pregiudiziale la Corte evidenzia, anzitutto, che un sistema mobile via satellite non deve necessariamente basarsi principalmente, in termini di capacità dei dati trasmessi, sul componente satellitare di detto sistema. Le disposizioni pertinenti della decisione MSS, infatti, non definiscono, in termini di capacità dei dati trasmessi, la relazione tra il componente satellitare di un sistema mobile via satellite, da un lato, e il componente terrestre di tale sistema, dall'altro. Inoltre, l'uso del termine «complementare» nell'espressione «componenti terrestri complementari» non consente di trarre alcuna conclusione, atteso che detto termine non fornisce indicazioni quanto all'importanza relativa dei due componenti.

La Corte precisa, poi, che una stazione di terra può essere qualificata come «CTC di sistemi mobili via satellite» quando sono soddisfatti due requisiti principali. In termini di ubicazione, essa deve essere utilizzata presso una postazione fissa e deve coprire un'area geografica all'interno dell'impronta del satellite o dei satelliti del sistema mobile via satellite interessato. Inoltre, da un punto di vista funzionale, la stazione di terra deve essere utilizzata per migliorare la disponibilità del servizio mobile via satellite nelle aree in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con il componente satellitare di detto sistema.

Soddisfatti tali requisiti nessuna limitazione quanto al numero di CTC che possono essere gestiti o all'estensione della loro copertura geografica può essere dedotta dalle disposizioni della decisione MSS. Ciò premesso, continua il ragionamento, la gestione dei CTC non deve produrre distorsioni della concorrenza e il componente satellitare deve presentare un'utilità reale e concreta, nel senso che deve essere necessario per il funzionamento del sistema.

Infine, secondo la Corte, rientra nella nozione di «stazione terrestre mobile» un insieme composto da due terminali di ricezione distinti collegati da un gestore di comunicazione, il primo posto sopra la fusoliera di un aereo e comunicante con una stazione spaziale, il secondo posto sotto tale fusoliera e comunicante con CTC. Mentre è irrilevante che i singoli componenti non formino un insieme fisicamente indivisibile.

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