Penale

L'avvocato non può proporre la ricusazione per la sua inimicizia col giudice

Rilevano le situazioni connesse alla parte assistita e l'istanza può essere presentata solo da difensore munito di procura speciale

di Paola Rossi

L'avvocato della parte non è legittimato a chiedere "in proprio" la ricusazione del giudice con cui ha una situazione di grave inimicizia.

La dichiarazione di ricusazione del giudice riguarda solamente situazioni riconducibili alla sfera della parte privata e da questa deve provenire. Per cui la relativa istanza non può essere presentata in proprio dal suo difensore.

Ed essendo la dichiarazione di ricusazione atto "personalissimo" della parte, per la presentazione della relativa istanza il difensore deve essere munito di procura speciale o mandato specifico. Altrimenti l'istanza va dichiarata inammissibile, come era avvenuto nel caso concreto ora risolto dalla Cassazione penale con la sentenza n. 24624/2023 che ha dichiarato inammissibile il ricorso solo nominalmente proposto dall'imputato.

Quest'ultimo, chiarisce la Cassazione, non riveste infatti il ruolo di soccombente a fronte dell'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto l'istanza di ricusazione. Questa in realtà era stata presentata in proprio dal difensore, sin dall'inizio e fino al ricorso in sede di legittimità. Inoltrel'istanza di ricusazione presentata e dichiarata inammissibile in sede di merito non era assistita dalla procura speciale rilasciata dall'imputato. L'assenza della procura ad hoc costituisce l'elemento mancante che avrebbe reso inammissibile anche una dichiarazione di ricusazione fondata correttamente sul presupposto di un clima di parzialità nei rapporti tra giudice e imputato.
Nel caso specifico era stata promossa l'istanza di ricusazione in ragione del fatto che il giudicante dell'imputato assistito da difensore di fiducia aveva querelato quest'ultimo e il suo coniuge.

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