Civile

L'avvocato ha diritto al compenso per la fase istruttoria anche se la Ctu è respinta

Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 19467/2022, accogliendo il ricorso di un legale che, a conclusione del giudizio, si era visto negare le proprie spettanze dai giudici di merito

di Marina Crisafi



In caso di rigetto della Ctu l'avvocato ha comunque diritto al compenso per la fase istruttoria e decisoria. Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 19467/2022, accogliendo il ricorso di un legale che, a conclusione del giudizio, si era visto negare le proprie spettanze dai giudici di merito.

La vicenda
L'avvocato, infatti, presentava ricorso al fine di ottenere il pagamento dei propri onorari per l'attività prestata a favore di una banca. A conclusione del giudizio, tuttavia, si era visto liquidare dal tribunale, in applicazione dei minimi tabellari ex dm 55/2014, una somma notevolmente inferiore a quella richiesta, con l'esclusione delle spettanze per la fase istruttoria e decisoria.

Il ricorso
L'avvocato adiva quindi la Cassazione lamentando che il giudice non aveva riconosciuto alcun corrispettivo né per la fase istruttoria, benché fosse stata acquisita documentazione e fosse stato richiesto l'espletamento di una Ctu contabile, né per quella decisoria, sebbene il giudizio fosse stato definito con sentenza.
Secondo il legale non era consentito derogare ai minimi tabellari, né decurtare i compensi per le singole fasi o disapplicare i valori medi in assenza di motivazione.
Non solo, sosteneva il ricorrente che la parcella, in mancanza di contestazioni, costituiva prova delle singole attività svolte, giustificando l'integrale accoglimento della domanda.
Infine, censurava la pronuncia, per non aver tenuto conto della violazione dei doveri di correttezza da parte del cliente, che non aveva contestato tempestivamente la spettanza del compenso secondo i valori indicati nella parcella.

La decisione
Per la sesta sezione civile, il primo motivo è fondato. L'assunto del Tribunale, secondo cui nessun compenso poteva esser riconosciuto per l'istruttoria, essendo la causa documentale ed essendo stata respinta la richiesta di Ctu, scrivono infatti dal Palazzaccio, non può essere condiviso.
Anche il deposito documentale e la formulazione della richiesta di Ctu, sostiene la S.C., "ricadono nell'ambito delle attività ricomprese nella fase istruttoria, secondo l'elencazione, peraltro non tassativa, dell'art. 4, comma quinto, lettera d), D.M. 55/2014".
Detta elencazione "include le semplici richieste di prova, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio, anche quando disposto d'ufficio, le istanze al giudice in qualsiasi forma, incluse quelle volte a disporre la Ctu".
Nei giudizi sottoposti al rito sommario di cognizione, quale quello incardinato dal ricorrente, è indubbiamente contemplata la fase decisoria: per cui, sentenziano i giudici, il tribunale, avendo dato atto che il processo si era concluso con il rigetto della domanda non poteva negare il compenso per tali attività, essendo indiscusso che l'avvocato avesse patrocinato fino alla conclusione del processo.
Quanto alla congruità degli importi liquidati, premesso che il tribunale ha applicato i minimi, occorre considerare, statuisce infine la Cassazione, "che la quantificazione del compenso è attività discrezionale del giudice di merito che, ove contenuta nei minimi (o nei massimi), non esige una specifica motivazione (cfr. anche Cass. 23677/2012; Cass. 11583/2004)". Peraltro, il giudice ha dato conto del criterio adottato, avendo valorizzato l'esito sfavorevole del giudizio e l'impegno profuso dal difensore.
Da qui, l'accoglimento del ricorso e la parola al giudice del rinvio per procedere a una nuova liquidazione, riconoscendo il compenso anche per la fase decisoria e istruttoria.

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