Responsabilità

Non è sanzionabile l'uso incolpevole di semi Ogm venduti e certificati come privi di elementi ibridi

La certificazione dell'autorità pubblica oltre l'attestazione del fornitore escludono la responsabilità dell'operatore agricolo

di Paola Rossi

Il Comune non può sanzionare l'agricoltore per la coltivazione di mais Ogm se le sementi sono attestate dal produttore come convenzionali e l'autorità regionale competente le ha certificate come prive di organismi geneticamente modificati.

Come afferma la Cassazione, con la sentenza n. 40981/2021, in tali casi scatta la buona fede dell'agricoltore, cioè l'esimente prevista dall'articolo 5 del Dl 279/2004 (che regola l'impiego delle sementi tradizionali e di quelle modificate in base al cosiddetto "piano di coesistenza" tra le diverse tipologie).

Piano di coesistenza
Il Piano è affidato alle competenze delle autorità pubbliche territoriali e non, coinvolte nella pianificazione.
Nel caso specifico l'agricoltore viene sollevato dalla responsabilità, per i danni derivanti dall'impiego dei semi Ogm in violazione del piano di coesistenza, in quanto non solo il fornitore, ma soprattutto l'Agenzia regionale per lo sviluppo dell'innovazione agricola li aveva certificati come non modificati geneticamente. Integrando così proprio l'esimente prevista dalla legge quando la violazione è commessa per errore incolpevole sul fatto contestato facendo venir meno l'elemento soggettivo del "trasgressore".

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