Comunitario e Internazionale

Corte Ue, intercettazioni: l'autorizzazione può non riportare i motivi specifici

Lo afferma la Corte di giustizia dell'Ue, sentenza nella causa C-349/21 con riferimento ad un caso bulgaro

di Francesco Machina Grifeo

Una decisione che autorizza intercettazioni telefoniche può non contenere una motivazione specifica. Lo afferma la Corte di giustizia dell'Ue, sentenza nella causa C-349/21, chiarendo che l'obbligo di motivazione non è violato qualora la decisione si fondi su una richiesta me circostanziata dell'autorità penale competente e i motivi dell'autorizzazione possano essere dedotti agevolmente e senza ambiguità da una lettura incrociata della richiesta e dell'autorizzazione.

La sentenza riguarda intercettazioni telefoniche autorizzate da un tribunale bulgaro nel 2017 e relative a quattro persone, poi accusate di aver partecipato a un'organizzazione criminale.

Per la Corte si può ritenere che - firmando un testo prestabilito secondo un modello che indica che i requisiti di legge sono rispettati - il giudice nazionale abbia convalidato i motivi della richiesta circostanziata che gli è stata sottoposta dall'autorità penale competente, garantendo al contempo il rispetto di detti requisiti. In tale contesto, prosegue, sarebbe artificioso esigere che l'autorizzazione di intercettazione contenga una motivazione specifica e dettagliata, laddove la richiesta in relazione alla quale tale autorizzazione è concessa contiene già, in forza della normativa nazionale, una siffatta motivazione.

Per altro verso, la Corte dichiara che, una volta che l'interessato sia stato informato del fatto che sono state disposte intercettazioni nei suoi confronti, l'obbligo di motivazione previsto nella Carta dei diritti fondamentali impone che sia l'interessato che il giudice di merito siano in grado di comprendere i motivi della autorizzazione. Ciò richiede che essi possano avere accesso non solo alla decisione di autorizzazione, ma anche alla richiesta dell'autorità che l'ha sollecitata.

La Corte precisa, inoltre, che queste stesse persone devono poter comprendere agevolmente e senza ambiguità - mediante una lettura incrociata dell'autorizzazione e della richiesta motivata che l'accompagna - le ragioni precise per le quali tale autorizzazione è stata concessa in considerazione degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano il singolo caso sotteso alla richiesta. Essa aggiunge che, quando la decisione di autorizzazione si limita a indicare la durata di validità dell'autorizzazione e a dichiarare che le disposizioni di legge sono rispettate, è essenziale che la richiesta menzioni chiaramente tutte le informazioni necessarie affinché le persone interessate siano in grado di comprendere che, sulla sola base di tali informazioni, il giudice che ha rilasciato l'autorizzazione - facendo propria la motivazione contenuta nella richiesta - è giunto alla conclusione che l'insieme dei requisiti di legge erano soddisfatti.

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