Responsabilità

Violazione del Codice della strada da parte del minore, la sanzione va irrogata ai genitori

Per la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19619 depositata oggi, la contestazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza con la redazione di apposito verbale

di Francesco Machina Grifeo

Se la violazione del codice della strada è commessa da un minore, la contestazione deve avvenire nei confronti dei soggetti "tenuti alla sorveglianza" con la redazione di un apposito verbale nei loro confronti. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19619 depositata oggi, accogliendo, con rinvio, il ricorso di una madre contro la decisione del Tribunale di Aosta.

Il giudice di secondo grado aveva invece rigettato il ricorso della donna contro la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto l'opposizione contro il verbale della polizia stradale che aveva indicato il figlio quale trasgressore e non invece, come avrebbe dovuto fare, i genitori esercenti la patria potestà.

Secondo il Tribunale, l'indicazione quale trasgressore del figlio minore non aveva cagionato alcuna violazione del diritto di difesa dell'appellante, considerato che il verbale di contestazione è stato notificato alla madre in qualità di obbligata in solido in quanto esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nonché trasgressore. La donna infatti aveva potuto "compiutamente difendersi tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello d'appello, per cui l'eventuale vizio del verbale risulta del tutto irrilevante".

Per la ricorrente però se è vero che il verbale di contestazione aveva correttamente indicato, quale trasgressore, il minore che aveva commesso il fatto, tuttavia, non aveva considerato che, in simili casi, il verbale dev'essere elevato nei confronti dei genitori i quali non rispondono a titolo di coobbligati in solido ma, ove non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, a titolo personale e diretto, in qualità di trasgressori e come tali devono essere chiaramente indicati nel verbale.

Motivo accolto dalla VI Sezione civile. Per la Suprema corte, "in caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell'art. 2 della L. n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ai sensi dell'art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, "fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo".

In altri termini, conclude la decisione, "la sanzione va irrogata ai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, che rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma, avendo omesso la vigilanza alla quale erano tenuti, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la violazione dev'essere contestata enunciando il rapporto intercorrente con il minore al momento del fatto, che imponeva la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo".

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