Amministrativo

Illegittimo il no della Soprintendenza per il parco solare in area agricola

Con una decisione al limite del lapalissiano il Tar di Catania (prima sezione, sentenza 2732/2022) ha annullato il clamoroso stop della Regione Sicilia al maxiparco solare di Centuripe

di Alessandro Galimberti

Il parere negativo della Soprintendenza reso fuori dal contesto istituzionale previsto e relativo ad aree non vincolate non può essere determinante per bloccare un investimento sulle energie rinnovabili.

Con una decisione al limite del lapalissiano il Tar di Catania (prima sezione, sentenza 2732/2022) ha annullato il clamoroso stop della Regione Sicilia al maxiparco solare di Centuripe (tra i più estesi d’Europa, si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 ottobre 2021), ordinando un nuovo parere degli enti interessati ma da sviluppare «all’interno» della conferenza dei servizi, e non invece «prima e fuori» come accaduto qui.

Al centro della controversia c’è il progetto di una centrale fotovoltaica da 384,1 megawatt di potenza e da 228,7 milioni di investimento, progetto “classico” da Pnrr proposto da una società tedesca tramite la filiale Ib Vogt Italia. Secondo la Soprintendenza però nelle vicinanze del futuro (o futuribile) parco solare «sono stati rinvenuti in superficie diversi ciottoli attribuibili alle facies clactoniane del Paleolitico Inferiore (circa 300mila anni da oggi)». Coerentemente a tanto allarme, la Soprintendenza di Enna il 21 luglio 2021 decretava di fatto la fine anticipata del cantiere, orientando le decisioni dell’assessorato regionale e a catena degli altri enti coinvolti nell’iter.

Secondo il ricorrente Ibvi 7 srl - rappresentato da Dentons e Sticchi Damiani - però l’area di interesse è «agricola e idonea all’insediamento di impianti Fer» e non è interessata da vincoli archeologici e paesaggistici, e quindi «il parere della Soprintendenza non potrebbe assumere valenza vincolante». Del resto questa tipologia di iter, già chiarissima, è stata rafforzata nel Dl 77/2021 («Governance del Pnrr e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure») agli articoli 30 e 18, che hanno tra l’altro qualificato gli impianti Fer «opere strategiche per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, e perciò infrastrutture di pubblica utilità, indifferibili e urgenti». Non per la Soprintendenza di Enna, che secondo i ricorrenti ha trascurato due dati istruttori fondamentali: l’assenza di vincoli nell’area di intervento, con conseguente onere di fornire una motivazione rafforzata «in ordine alla propria posizione di aprioristica contrarietà»; e la natura di «interesse pubblico» dell’iniziativa, di cui non si fa alcuna menzione nel parere. Parere che sarebbe illegittimo anche per violazione del «dissenso costruttivo» in capo alle amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, formula che comporta l’obbligo di indicare le modifiche necessarie ai fini dell’assenso.Tra l’altro lo stesso Assessorato regionale avrebbe emesso “a cascata” un decreto illegittimo in quanto l’Arta –autorità procedente –, anziché seguire la scansione procedimentale prevista «ha immediatamente disposto la conclusione del procedimento». Ora riparte tutto da capo, per ordine del Tar.

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