Civile

Non sono assoggettabili a imposta le donazioni effettuate da soggetto residente all'estero a favore di residente in Italia

Non rileva il fatto che il bonifico sia pervenuto materialmente presso un Istituto di Credito Italiano

di Marzia Baldassarre*

In tema di donazioni effettuate da un residente all'estero a favore di soggetto che risiede invece nel territorio italiano ci si è chiesto se allo stesso andasse applicata o meno l'imposta sulle donazioni prevista dalla legislazione italiana.

In particolare ci si riferisce all'ipotesi in cui la donazione consiste nella trasmissione a mezzo bonifico di una determinata somma di denaro.
La questione è quindi se tale denaro debba essere considerato come esistente in Italia o seppure debba essere ritenuto come esistente all'estero.

A prima vista potrebbe sembrare che dato che la donazione di fatto si perfeziona con il ricevimento in Italia del bonifico effettuato dal donante alla stessa debba essere applicata l'imposta prevista dal regime tributario italiano.

Tuttavia ad un più approfondito esame, tale soluzione non risulta corretta.

A tale riguardo va infatti osservato che l'art.2, comma 3, del D.LGS n. 346 del 1990 definisce in via specifica quali siano le somme che devono essere considerate come esistenti in Italia e, di conseguenza, assoggettabili all'imposta prevista dal regime fiscale italiano.
Detto articolo prevede che debbano essere considerati esistenti in Italia "i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario l'emittente è residente nello Stato". Da tale elencazione risulta escluso il denaro.
Anzi, a tale riguardo l'Agenzia delle Entrate, nel rispondere all'interpello n.310 del 24/07/2019 , ha precisato che il contante è assimilabile all'assegno.

Alla luce della disposizione di Legge sopra richiamata, quindi, la presunzione di esistenza nel territorio italiano del denaro oggetto di donazione opera esclusivamente nel caso in cui il soggetto che conferisce il denaro sia residente in Italia dovendo invece ritenersi escluso qualora tale soggetto sia residente estero.

L'atto di donazione posto in essere da un donante estero, pertanto, non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta in Italia essendo escluso che a tale riguardo abbia rilevanza il fatto che il bonifico sia pervenuto materialmente presso un Istituto di Credito Italiano.

Al parere esposto dall'Agenzia delle Entrate sopra citato che di fatto, come si è visto, ha stabilito che il denaro si presume esistente in Italia solo se chi conferisce l'importo sia residente in Italia si è conformata anche la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n.8175 del 24/03/2021 che si è occupata del caso di una donazione posta in essere da un soggetto residente in Svizzera a favore di un altro soggetto residente in Italia escludendo la possibilità di sottoporre l'atto di liberalità in questione alla tassazione italiana, mancando il presupposto della territorialità.

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*A cura dell'avv. Marzia Baldassarre, Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati

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