Penale

Consulta: al sistema Rems serve una riforma organica

La dichiarazione di non illegittimità della sentenza n. 22 nasce solo dall'esigenza di evitare un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, ma la Corte chiede che il legislatore proceda subito a una complessiva riforma

Per le criticità delle Rems serve una legge che risolva gli attuali problemi. Questo in sintesi il contenuto della sentenza n. 22 della Corte costituzionale depositata oggi .
L'ufficio stampa della Consulta informa che i giudici delle legge, preso atto che le vigenti norme in materia di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti degli autori di reato affetti da patologie psichiche presentano numerosi profili di frizione con i principi costituzionali, chiedono al legislatore di intervenire al più presto.

La Corte – prosegue la nota – pur dichiarando inammissibili le questioni sollevate dal Gip del Tribunale di Tivoli a proposito della disciplina sulle Rems - ha sottolineato quali sono i nodi che vanno risolti. Infatti dall'istruttoria disposta dalla stessa Corte (si veda il comunicato del 24 giugno 2021) è emerso, in particolare, che a oggi sono tra 670 e 750 le persone (molte delle quali ritenute socialmente pericolose dal giudice ) in lista d'attesa per l'assegnazione a una residenza e che i tempi medi per entrare sono di circa dieci mesi, e molto più lunghi in alcune Regioni.

Nella sentenza si ricorda inoltre che le Rems sono state concepite nel 2012 dal legislatore come strutture residenziali caratterizzate da una logica radicalmente diversa dai vecchi ospedali psichiatrici giudiziari (OPG): la loro funzione è quella di attuare un percorso di progressiva riabilitazione sociale, mantenendo o ricostruendo rapporti con il mondo esterno, e nelle quali il malato mentale può essere assegnato soltanto quando non sia possibile controllarne la pericolosità con strumenti alternativi, per esempio con l'affidamento ai servizi territoriali per la salute mentale. L'assegnazione alle Rems resta però nell'ordinamento italiano una misura di sicurezza, disposta dal giudice penale non solo a scopo terapeutico ma anche per contenere la pericolosità sociale di una persona che ha commesso un reato.
Ciò comporta – ha osservato la Corte – la necessità di rispettare i principi costituzionali sulle misure di sicurezza e sui trattamenti sanitari obbligatori, tra cui la riserva di legge: ossia l'esigenza che sia una legge dello Stato a disciplinare la misura, con riguardo non solo ai "casi" in cui può essere applicata ma anche ai "modi" con cui deve essere eseguita.
Al contrario, oggi la regolamentazione delle Rems solo in minima parte è affidata alla legge; molto è rimesso ad atti normativi secondari e ad accordi tra Stato e autonomie territoriali, che rendono fortemente disomogenee queste realtà da Regione a Regione.

La Corte ha poi sottolineato che a causa dei suoi gravi problemi di funzionamento il sistema non tutela in modo efficace né i diritti fondamentali delle potenziali vittime di aggressioni, che il soggetto affetto da patologie psichiche potrebbe nuovamente realizzare, né il diritto alla salute del malato, il quale non riceve i trattamenti necessari per aiutarlo a superare la propria patologia e a reinserirsi gradualmente nella società.

Infine, la totale estromissione del ministro della Giustizia da ogni competenza in materia di Rems – e dunque in materia di esecuzione di misure di sicurezza disposte dal giudice penale – non è compatibile con l'articolo 110 della Costituzione, che assegna al Guardasigilli la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Quindi la dichiarazione di non illegittimità della pronuncia nasce solo dall'esigenza di evitare un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, ma la Corte chiede che il legislatore proceda subito a una complessiva riforma che assicuri:
un'adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza;
la realizzazione e il buon funzionamento, sull'intero territorio nazionale, di un numero di Rems sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati alle necessità di cura e a quelle, altrettanto imprescindibili, di tutela della collettività;
forme di idoneo coinvolgimento del ministro della Giustizia nell'attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle Rems esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale degli autori di reato, nonché nella programmazione del relativo fabbisogno finanziario.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©