Civile

Le ragioni che giustificano la compensazione delle spese devono riguardare aspetti della controversia

Nel caso esaminato dalla Cassazione si trattava della particolare laboriosità dell'indagine peritale e testimoniale

di Mario Finocchiaro

Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio devono riguardare specifiche circostanza o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (si pensi aa la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale) inidonea a consentire il necessario controllo, così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il merito riferimento alla peculiarità della materia del contendere. Nella fattispecie in esame, ha evidenziato la S.C., il giudice a quo, sulla base di una motivazione coerente sul piano logico, giustificato la compensazione integrale delle spese alla luce della particolare laboriosità della indagine testimoniale e peritale, resati necessari per accertare l'usucapione del bene oggetto di controversia. Lo ha deciso la Sezione II della Cassazione con l' ordinanza 21 giugno 2022 n. 20049.

I precedenti
In termini generali, in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2022, n. 1950.
Sempre in termini generali, si è affermato, tra l'altro:
- la compensazione delle spese di lite, possibile ove il giudice configuri le gravi ed eccezionali ragioni, ex articolo 92, comma 2, Cpc, va esclusa quando la formula utilizzata, per la sua genericità, non è idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che la giustificano e neppure dà contezza, con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie, che costituisce il nucleo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, presentava, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga al fondamentale criterio della soccombenza, Cassazione, sentenza 22 ottobre 2019, n. 26956, in Lavoro giur.. 2020, p. 361, con nota di lamonaca V., Indebita fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992 e valutazione di proporzionalità del licenziamento;

Le gravi ed eccezionali ragioni
- le gravi ed eccezionali ragioni richieste per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, Cpc, nella formulazione applicabile ratione temporis, non sono determinabili a priori ma devono essere specificate in via interpretativa dal giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche, Cassazione, ordinanza 26 settembre 2018, n. 23059, che ha ritenuto illogica, erronea e non conforme al principio di lealtà ex articolo 88 Cpc la compensazione delle spese processuali giustificata con il pagamento pressoché integrale degli importi dovuti dall'ingiunto, effettuato in esito all'emissione del provvedimento monitorio e prima della pronuncia di primo grado sul giudizio di opposizione, trattandosi di comportamento non caratterizzato da spontaneità ed inidoneo ad esonerare la parte opposta dall'onere di impugnazione della eventuale pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta;
- le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, «la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale») inidonea a consentire il necessario controllo, Cassazione, ordinanza 25 settembre 2017, n. 22310;
- qualora venga impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale l'appellante sia stato condannato al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, non è ammissibile il motivo che deduca soltanto «l'ingiustizia» della decisione, senza specificare le circostanze, costituenti gravi ed eccezionali ragioni, per le quali, secondo l'appellante stesso, il giudice avrebbe potuto compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'articolo 92, 2º comma, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis), Cassazione, ordinanza 25 maggio 2017, n. 13151;

Compensazione illegittima
- è illegittima, la compensazione delle spese da parte della commissione tributaria regionale che non indichi esplicitamente nella motivazione della sentenza le «gravi ed eccezionali ragioni» che la giustificano, individuando specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e che si limiti invece a richiamare «motivi di equità» non altrimenti specificati e la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, Cassazione, ordinanza 26 maggio 2016, n. 10917, in Bollettino tributario, 2016, c. 934.

Mutamento di indirizzo, incertezza sul diritto , novità questione
Sono state, in particolare, ritenute gravi ed eccezionali ragioni - da indicare esplicitamente in motivazione per giustificare la compensazione delle spese di lite -, tra le altre:
- nel processo tributario, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, decreto legislativo n. 546 del 1992 (sia prima che dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 156 del 2015), l'ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente, Cassazione, ordinanza 23 dicembre 2021, n. 41360;
- la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso, Cassazione, ordinanza 7 agosto 2019, n. 21157, resa in tema di ripetizione di prestazioni previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro agricolo risultato fittizio all'esito di un'ispezione che aveva rivelato una situazione di obiettiva e grave incertezza sull'effettività delle prestazioni lavorative della ricorrente;
- il notevole divario tra l'importo dell'indennizzo richiesto e quello attribuito dal giudice (nella specie, con riguardo a giudizio di equa riparazione), Cassazione, ordinanza 11 settembre 2018, n. 22021, , in Foro it., 2019, I, c. 1746;
- la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola autorità deputata a rilevarla, e cioè la corte costituzionale, non l'abbia pronunciata, Cassazione, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11815;
- la circostanza che la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della corte costituzionale o della corte di giustizia dell'Unione europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia, Cassazione, sentenza 29 novembre 2016, n. 24234, in Arch. circ. ass. e resp., 2017, p. 240 (così statuendo, la suprema corte ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese operata dalla sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, aveva ravvisato gravi ed eccezionali ragioni nel provvedimento di revoca della contravvenzione in sede di autotutela in data antecedente alla prima udienza di comparizione);
- il riferimento alla «carenza di qualsivoglia responsabilità» dà luogo ad una motivazione idonea a supportare la valutazione della sussistenza dei giusti motivi di compensazione, Cassazione, ordinanza 30 giugno 2016, n. 13494, in lanuovaproceduracivile.com, 2016.
Reciprocamente, viola la regola di cui si discute e, comunque non rientra nella ipotesi delle gravi ed eccezionali ragioni:
- disporre la compensazione delle spese per peculiarità della vicenda, Cassazione, ordinanza 27 novembre 2020, n. 27186, in Rassegna tributaria, 2021, p. 534 (con nota di Iacobellis L., Il principio victus victori nella disciplina del processo tributario e la deroga della compensazione delle spese), resa in margine alla disciplina vigente dell'articolo 15 decreto legislativo n. 546 del 1992 in tema di spese del giudizio tributario che prevede la compensazione delle spese solo in caso di «gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», richiedendosi l'espressa indicazione di ragioni attinenti a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa o qualora sussistano e vengano enunciate altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Sempre nel senso che non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere, tra le altre, Cassazione, sentenza 31maggio 2016, n. 11217;

Mancata opposizoone alla domanda
- la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, nella vigenza dell'articolo 92, comma 2, Cpc nella formulazione introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, articolo 45, comma 11, in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese; tali ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza, Cassazione, ordinanza 23 ottobre 2010, in lanuovaproceduracivile.com, 2020;
- la complessità e la pluralità delle questioni trattate non costituiscono ragioni gravi ed eccezionali (semmai di tali parametri si può tenere conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa), Cassazione, ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4764, in Bollettino tributario, 2021, c. 1257, con nota di Azzoni V., Il regolamento delle spese di lite non è materia che il giudice tributario può prendere alla leggera;
- le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento a ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado, Cassazione, ordinanza 13 luglio 2015, n. 14546;

Compensazione cassata
- deve essere cassata la sentenza di merito che - accertato il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di una lavoratrice agricola, risultata vittoriosa in primo grado -giustifichi la compensazione delle spese di lite attribuendo erroneamente rilievo al fatto che il disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell'Inps era dipeso dagli esiti dell'accertamento effettuato in sede amministrativa, Cassazione, ordinanza 9 aprile 2019, n. 9977;
- nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere fondata sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'articolo 140 Cpc, Cassazione, ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2206;
- in una decisione di improcedibilità per intervenuto difetto di interesse al ricorso, sussiste error in procedendo, per violazione e falsa applicazione degli articolo 26 Cpa e 92, comma 2, c.p.c. allorché il giudice motivi la compensazione delle spese attraverso la stereotipa locuzione delle «giuste ragioni», non più rispondente all'attuale previsione letterale dell'articolo 92, comma 2, Cpc, configurando simile statuizione una omissione della verifica, secondo il criterio della soccombenza virtuale, di quale sarebbe stato l'esito ipotetico del giudizio nonché del dovere di esplicitazione, nonostante tale esito, di quali «gravi ed eccezionali ragioni» potessero eventualmente giustificare la compensazione delle relative spese tra le parti, Cons. Giust. Amm. Sicilia, sentenza 20 giugno 2018, n. 364, in Foro amm., 2018, p. 1000;
- deve essere cassata la sentenza impugnata che fondi la compensazione delle spese esclusivamente sul fatto che l'accoglimento del ricorso del contribuente è dovuto al rilievo dell'eccepita prescrizione del credito tributario, Cassazione, ordinanza 9 marzo 2017, n. 6059.

La giuriprudenza costituzionale
Sulla questione di cui alla massima, la giurisprudenza costituzionale ha affermato:
- da un lato, è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 92, comma 2, Cpc, con riferimento agli articoli 3, comma 1, 24, comma 1 e 111, comma 1, Cost., nella parte in cui la norma non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, contemplate a seguito delle modifiche di cui all'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014 n. 162, Corte cost., sentenza 19 aprile 2018, n. 77, in Guida al diritto, 2018, fasc., 20, p. 24, con nota di Sacchettini E., Una discrezionalità caso per caso che risulta rafforzata;
- dall'altro, va dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 92, comma 2, Cpc, «nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, ad esempio quando sussistano altri giusti motivi» (testo modificato dall'articolo 13 Dl 12 settembre 2014 n. 132, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, comma 2, 111, comma 1 e 117, comma 1, Cost. (quest'ultimo in relazione all'articolo 6 Cedu), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con l. 4 agosto 1955 n. 848); in particolare, la limitazione delle ipotesi di compensazione a casi circoscritti e tassativamente indicati è mirata a disincentivare liti temerarie e a responsabilizzare il comportamento processuale delle parti, valorizzando nel contempo la portata deflativa della regola della soccombenza; inoltre, già è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, comma 2, Cpc (nel testo modificato dall'articolo 13, 1° comma, Dl n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, Corte cost., ordinanza 19 ottobre 2018, n. 190, in lanuovaproceduracivile.com, 2018.
A seguito della sentenza 19 aprile 2018, n. 77 - sopra ricordata - della Corte costituzionale, si è precisato, in sede di legittimità:
- in base all'articolo 92 Cpc, novellato dal decreto legge n. 132 del 2014, articolo 13, comma 1, conv. con modif. nella legge n. 162 del 2014, la compensazione delle spese è consentita, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche in quello di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»; posto che su tale disposizione è intervenuta la sentenza n. 77 del 2018 della corte costituzionale, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», deve ritenersi consentita la compensazione delle spese di lite anche al di fuori delle fattispecie tipiche indicate dalla disposizione in esame, purché sussistano gravi ed eccezionali ragioni - da indicare espressamente nella motivazione - che possano ritenersi analoghe a quelle previste espressamente, alle quali (come espressamente chiarito dalla corte costituzionale) va riconosciuto solo carattere paradigmatico, svolgendo esse, in sostanza, «una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale, Cassazione, ordinanza 27 agosto 2019, n. 21746, in lanuovaproceduracivile.com, 2019;
- poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata - ai sensi dell'articolo 360 Cpc, comma 1, n. 4 - la violazione dell'articolo 92 Cpc, comma 2, (nel testo modificato dal Dl 12 settembre 2014 n. 132, articolo 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014 n. 162), che la corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, Cass., ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4360, ivi, 2019;
In dottrina, in margine a Corte cost. 18 aprile 2018, n. 77, tra i numerosi contributi cfr.: Azzoni V., Brevi riflessioni sulla illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 92, comma 2, c.p.c., in Bollettino tributario, 2019, c. 1436; Bausardo R. e Agostino S., La Consulta estende il perimetro per la compensazione delle spese, in Guida al lavoro, fasc. 19, p. 12; Licci P. , La compensazione delle spese di lite al vaglio della Corte costituzionale, in Judicium, 2018, 20 aprile 2018; Nascosi A. , La Consulta amplia lo spazio della compensazione delle spese di lite, in Nuova giur. civile, 2018, p. 1632; Sartor E., Compensazione spese: i silenzi della Consulta e il freno sulle liti di lavoro, in Lavoro nella giurisprudenza, 2018, p. 791.

Il merito
In margine alle gravi ed eccezionali ragioni, che possono giustificare la compensazione delle spese di lite, in sede di merito si è osservato:
- l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa, ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente, di talché è giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite delle quali, invece, deve essere ristorata la parte vittoriosa, con la esclusiva deroga della presenza di gravi ed eccezionali ragioni, poiché in caso contrario, soprattutto nel caso in cui l'importo delle spese di lite risulti tale da vanificare il pregiudizio che la parte ha inteso evitare, l'immotivata compensazione delle spese finisce per pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 Cost., Comm. trib. reg. Lombardia, sentenza 18 marzo 2021, in Bollettino tributario, 2021, c. 1312, con nota di Azzoni V, Il regolamento delle spese processuali: victus victori;
- le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza, mentre la compensazione è consentita soltanto in caso di soccombenza reciproca o quando sussistono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate, non essendo ammissibile il semplice riferimento a presunti «giusti motivi» solo astrattamente affermati, Comm. trib. reg., Lazio, sentenza 11 settembre 2019, in Fisco, 2020, p. 291;
- quanto ai presupposti indicati al secondo comma dell'articolo 92 Cpc per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, le gravi ed eccezionali ragioni indicate dalla norma ben possono rinvenirsi anche nella oscillante soluzione data alle questioni affrontate dalla giurisprudenza, Tribunale di Torino, sentenza 16 novembre 2017, in lanuovaproceduracivile.com, 2018.

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