Amministrativo

Il terzo non ha diritto di accesso al fascicolo processuale telematico e non può appellare il diniego

L'istanza non è un processo o un incidente di esso e soggiace alle regole previste per gli atti amministrativi o dal Codice civile

di Paola Rossi

Legittimo il rigetto dell'istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico se non ha neanche la prospettiva di poter intervenire nel processo. Così il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza 963/2022, ha confermato il diniego opposto dal Tar e chiarito che l'appello contro tale decisione è inammissibile. Non trattandosi di processo né di incidente processuale il provvedimento che respinge l'istanza non è impugnabile secondo le regole del Codice del processo amministrativo.

Natura dell'istanza
L'istanza del terzo di accesso al fascicolo telematico non è un processo, né un incidente del processo, e pertanto il provvedimento che decide su tale istanza non è soggetto ad appello, né agli altri rimedi impugnatori previsti dal Codice del processo amministrativo.
Non esiste un diritto soggetto del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios.

Tale mancato riconoscimento non costituisce un vulnus per il terzo poichè gli eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono comunque accessibili secondo le regole e i limiti ordinari del diritto di accesso agli atti dell'amministrazione che li abbia versati tramite deposito nel fascicolo. Mentre per gli atti processuali privati sui quali non è previsto alcun diritto di accesso il terzo interessato può acquisirli direttamente dal privato depositante se vi acconsente e secondo le regole del diritto civile. ​​​​​​​

Sul merito
Giusto, quindi, il ragionamento del Tar secondo cui l'accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all'accesso ai documenti amministrativi perché gli atti processuali non sono atti amministrativi. Esso è invece consentito a chi riveste la qualità di parte attuale o potenziale parte o interveniente.
Nel caso concreto tale qualità era esclusa in radice visto che l'attuale appellante non è stato parte del giudizio cui chiede l'accesso né può diventarne parte perché il fascicolo è definito. I giudici siciliani hanno compensato però le spese del giudizio a causa della novità della questione risolta. Ma non hanno ravvisato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale che ne giustifichi la rimessione alla sede Plenaria. Viene esclusa anche l'ipotesi di un contrasto giurisprudenziale "virtuale" ad esempio collegato alla pendenza di casi analoghi.

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