Professione e Mercato

Tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate

Comunicato a cura di Assofiduciaria

L'Agenzia delle Entrate nel Principio di Diritto n. 3/2022 pubblicato il 6 dicembre 2022 torna sul regime transitorio delle distribuzioni di dividendi con conclusioni differenti dai propri precedenti orientamenti. Viene ricordato infatti ancora una volta che l'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni qualificate.

Tali disposizioni si applicano, come espressamente previsto dal comma 1005, ai redditi di capitale "percepiti" dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a partire dal 1° gennaio 2019. Con il successivo comma 1006, tuttavia, il legislatore ha introdotto una deroga a tale principio generale di decorrenza del regime di tassazione degli utili prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Più precisamente, tale disposizione prevede che «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017».

Ai fini dell'interpretazione di tale norma viene richiamata la relazione illustrativa al citato comma 1006 ove si legge che il comma 1006 «prevede che, in deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017 ».

Sulla base di tale quadro e a superamento delle precedenti istruzioni l'Agenzia afferma che «il predetto regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva» .

Una volta, dunque, che la delibera di distribuzione dei dividendi (relativi a utili formatisi prima del 31 dicembre 2017) sia intervenuta prima del 31 dicembre 2022, i dividendi relativi a partecipazioni qualificate così erogati, anche se l'effettivo pagamento degli stessi dovesse avvenire successivamente al 31 dicembre 2022, concorreranno alla formazione del reddito complessivo del socio persona fisica con una imponibilità parziale nella misura del:
• 40% per gli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
• 49,72% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, (art. 1, comma 1, d.m. 2 aprile 2008);
• 58,14% per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (art. 1, comma 1, d.m. 26 maggio 2017).

Se, da un lato, il diritto alla percezione del dividendo in capo al socio sorge nel momento in cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione, dall'altro possono riscontrarsi simulate delibere di distribuzione dei dividendi.

Per questa ragione, l'Amministrazione finanziaria potrà contestare tali atti e procedere ad una loro riqualificazione sulla base degli scopi che dovessero rivelarsi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedano termini ultrannuali, dando luogo tali fattispecie a un'impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate.

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