Lavoro

C'è autonomia funzionale del ramo periodici ceduto se è trasferito il know how per proseguire lavoro giornalistico

La fornitura iniziale di servizi e locali da parte del cedente secondo la Cassazione non inficia la legittimità del trasferimento a terzi

di Paola Rossi

Confermata la decisione dei giudici di merito di Milano sulla legittimità del trasferimento di 21 giornalisti da Rcs Mediagroup Spa a Prs Srl, realizzato con la cessione del ramo d'azienda "periodici", che seguiva agli accordi sindacali per la riorganizzazione dell'area e la gestione di 21 esuberi , poi sfociati nel patto firmato presso il ministero del Lavoro per un periodo di Cigs nel 2012.

La Cassazione rigetta il ricorso dei giornalisti ceduti in quanto conferma, con la sentenza n. 2392/2022, l'esistenza del presupposto di legge dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e sopratutto la sua preesistenza rispetto al momento della vendita dell'area.

Il ricorso rigettato
Infatti, i giornalisti contestavano proprio tale autonomia facendo rilevare che per proseguire il lavoro giornalistico di realizzazione dei periodici ceduti, in realtà la cessionaria aveva ottenuto in comodato gli spazi redazionali dal cedente editore Rcs e la fornitura di servizi per continuare a utilizzare le medesime dotazioni materiali già a uso della redazione, comprensive di telefoni e scrivanie.

Per la Cassazione tali elementi di "continuità" di locali e mezzi tra cedente e cessionario - in quanto limitati a un breve periodo temporale - non escludono l'autonomia del comparto trasferito a terzi, a fronte dell'autosufficienza alla prosecuzione del lavoro giornalistico del know how oggetto della cessione.

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