Rassegne di Giurisprudenza

La ricusazione del giudice nel procedimento di prevenzione

a cura della Redazione Diritto

Misure di prevenzione - Procedimento - Causa di ricusazione del giudice prevista dall'art. 37, comma primo, cod. proc. pen. - Applicabilità in caso di valutazioni espresse dal giudice in un altro procedimento di prevenzione - Ammissibilità - Sussiste.
Al processo di prevenzione è applicabile il motivo di ricusazione previsto dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., come risultante dall'intervento additivo della Corte costituzionale del 14 luglio 2000, n. 283, nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.
• Corte di Cassazione, penale, sezione U, sentenza 6 luglio 2022 n. 25951

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento - Causa di ricusazione del giudice prevista dall'art. 37, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
La disciplina delle cause di incompatibilità del giudice contenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stesso e l'incidenza su diritti di rilievo costituzionale che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il motivo di ricusazione, previsto dall'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., al presidente del collegio incaricato dell'impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale della confisca che in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, aveva applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per i medesimi fatti posti a fondamento della misura di prevenzione).
• Corte di Cassazione, penale, sezione 6, sentenza 11 ottobre 2019 n. 41975

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere - Istanza di ricusazione presentata nel corso del procedimento di prevenzione - Sospensione del procedimento e del termine per l'adozione del decreto di confisca sul bene sottoposto a sequestro - Applicazione dei limiti di durata previsti dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento a seguito della dichiarazione di ricusazione del giudice presentata dalla parte, determina la sospensione del termine previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'adozione del decreto di confisca sul bene sottoposto a sequestro, per tutto il tempo necessario alla definizione del sub-procedimento di ricusazione, senza incontrare il limite di durata stabilito dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che ha natura eccezionale e trova esclusiva giustificazione nelle esigenze di garanzia della libertà personale, presidiate all'art. 13, comma quinto, Cost. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il richiamo dell'art. 304 cod. proc. pen., effettuato dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, deve intendersi riferito ai soli commi 1 e 2, che descrivono le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare).
• Corte di Cassazione, penale, sezione 5, sentenza 17 maggio 2019 n. 21760

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento - Causa di ricusazione del giudice prevista dall'art. 37, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. - Applicabilità in caso di valutazioni espresse dal giudice in un altro procedimento di prevenzione - Esclusione - Fattispecie.
Non è applicabile al procedimento di prevenzione la causa di ricusazione prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. (Fattispecie relativa alla presentazione di un'istanza di ricusazione di un componente dell'ufficio per l'applicazione delle misure di prevenzione che aveva già giudicato la posizione degli istanti in altro procedimento di prevenzione connesso).
• Corte di Cassazione, penale, sezione 6, sentenza 15 novembre 2018 n. 51793

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento - Disciplina sulla ricusazione del giudice - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.
La disciplina sulla ricusazione del giudice contenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al procedimento di prevenzione attesa la natura giurisdizionale dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile la previsione di cui all'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. nell'ipotesi di giudice di prevenzione che in altro procedimento dello stesso tipo aveva espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto).
• Corte di Cassazione, penale, sezione 1, sentenza 23 luglio 2015 n. 32492