Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 26 ed il 30 luglio 2021

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) sentenza ed estensione oggettiva del giudicato; (ii) giudizio di appello, specificità dei motivi e deduzione di erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado; (iii) contumace vittorioso e regime delle spese di lite; (iv) deduzione di applicabilità di uno specifico termine di prescrizione e natura di controeccezione in senso lato; (v) equa riparazione e proposizione della relativa domanda durante la pendenza del processo presupposto; (vi) opposizione all'esecuzione promossa dal terzo esecutato e mancata partecipazione al giudizio del debitore; (vii) sospensione del processo e giudizio pregiudicante definito con sentenza non passata in giudicato; (viii) procura alle liti irregolare e successiva dichiarazione di precisazione ad opera della parte; (ix) precisazione conclusioni e limiti di operatività della presunzione di abbandono .

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

SENTENZACassazione n. 21357/2021
La decisione riafferma il principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto ed il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (cosiddetto giudicato esplicito) ma anche tutte le altre – proponibili sia in via di azione che di eccezione – le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (cosiddetto giudicato implicito).

IMPUGNAZIONICassazione n. 21401/2021
La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla doglianza relativa alla specificità dei motivi di appello, afferma che l'appellante il quale intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò determini, di per sé, l'inammissibilità dell'appello.

SPESE PROCESSUALICassazione n. 21402/2021
La decisione ribadisce che la condanna alle spese processuali, a norma dell'articolo 91 c.p.c., non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.

IMPUGNAZIONICassazione n. 21404/2021
L'ordinanza riafferma che la deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione, e segnatamente, quello indicato al terzo comma dell'articolo 2947 cod. civ., integra una controeccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, restando inteso, tuttavia, che, ove essa sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione, per la prima volta, in Cassazione è ammissibile con il limite della non necessità di accertamenti di fatto.

EQUA RIPARAZIONE Cassazione n. 21475/2021
La decisione dà continuità al principio secondo cui, ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, ove la domanda di equa riparazione sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, e non anche l'ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo, che potrà essere posto a fondamento di una successiva domanda, a meno che tale ulteriore durata, già verificatasi durante il procedimento per equa riparazione, non denoti una protrazione della medesima violazione e sia stata oggetto di specifica allegazione ad integrazione della originaria domanda.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 21513/2021
La pronuncia riafferma che, ove l'opposizione sia stata proposta dal terzo proprietario di beni assoggettati ad espropriazione ai sensi dell'articolo 602 c.p.c. nei confronti del solo creditore procedente senza la partecipazione del debitore, ha luogo la nullità del giudizio, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure.

SOSPENSIONE DEL PRO CESSO Cassazione n. 21763/2021
Recependo la sollecitazione proveniente dalla Sezione rimettente con ordinanza interlocutoria emessa nel mese di febbraio del corrente anno, il Primo Presidente ha rimesso la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza alle Sezioni Unite del Supremo Collegio, le quali, enunciando espressamente il principio di diritto, hanno concluso che, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'articololo 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'articolo 337, comma 2, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'articolo 336, comma 2, c.p.c.

DIFENSORICassazione n. 21777/2021
La decisione afferma che nel caso di procura irregolare, dovuta ad una incertezza circa il suo contenuto, la successiva dichiarazione della parte di avere effettivamente conferito mandato per l'impugnazione di quella determinata sentenza non costituisce ratifica in senso stretto, bensì atto ricognitivo di una dichiarazione di volontà già espressa, e, in quanto tale, ammissibile anche fuori dai limiti dell'articolo 125 c.p.c.

UDIENZA PRECISAZIONE CONCLUSIONICassazione n. 21989/2021
L'ordinanza ribadisce che, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Sentenza – Cosa giudicata –Estensione oggettiva del giudicato – Dedotto e deducibile – Delimitazione – Fattispecie in materia giuslavoristica. (Cc, articoli 1218 e 2909)
L'autorità del giudicato copre il dedotto ed il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (cosiddetto giudicato esplicito) ma anche tutte le altre – proponibili sia in via di azione che di eccezione – le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (cosiddetto giudicato implicito) (Nel caso di specie, a fronte di una pronuncia passata in giudicato che aveva riconosciuto in favore del lavoratore controricorrente un'ingente somma a titolo di risarcimento del danno per il recesso anticipato del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti, la Suprema Corte, ritenuta preclusiva ogni ulteriore azione risarcitoria discendente dal medesimo titolo, ha cassato la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, dichiarato l'inammissibilità della originaria domanda del lavoratore diretta ad ottenere il risarcimento da danno pensionistico derivante dal mancato versamento contributi previdenziali). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5486; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 30 ottobre 2017, n. 25745; Cassazione, sezione civile L, sentenza 23 febbraio 2016, n. 3488; Cassazione, sezione civile L, sentenza 30 giugno 2009, n. 15343).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 26 luglio 2021, n. 21357 – Presidente Raimondi – Relatore Arienzo

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Specificità dei motivi – Requisiti – Accertamento – Criteri – Richiesta di valutazione "ex novo" di prove già raccolte e argomentazioni difensive già svolte in primo grado – Idoneità – Fondamento. (Cpc, articoli 342 e 345)
In sede di appello, la specificità dei motivi presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la prima va sempre commisurata all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice. Pertanto, l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. Ciò in quanto, sostenere il contrario, significherebbe pretendere dall'appellante di introdurre sempre e comunque in appello un "quid novi" rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che — a tacer d'altro — non sarebbe coerente col divieto di "nova" prescritto dall'articolo 345 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, in cui la corte territoriale, in parziale riforma della statuizione di prime cure, aveva condannato il ricorrente Condominio a risarcire il danno patrimoniale cagionato ad una società di persone, in ragione della caduta di tegole di ardesia dal tetto dell'edificio condominiale, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto destituita di fondamento la doglianza con la quale era stato denunziato il difetto di specificità dell'appello: infatti, l'appellante — a fronte dell'affermazione del primo giudice, secondo cui "… la produzione di copia autentica dei registri dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2007, e dei tre anni antecedenti e dei due successivi…", non avrebbe fornito "…la prova di quelli che sarebbero stati i guadagni, l'utile, nel periodo in questione…", altro non poteva, o meglio, doveva, fare se non ribadire come tale documentazione, invece, fosse idonea a fornire la prova del danno patrimoniale subito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24464; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 24 aprile 2019, n. 11197; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3115; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 luglio 2016, n. 15790).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 luglio 2021, n. 21401 – Presidente Amendola – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Spese processuali – Statuizione di condanna – Pronunzia in favore del contumace vittorioso – Inammissibilità – Fondamento. (Cpc, articoli 342 e 345)
La condanna alle spese processuali, a norma dell'articolo 91 cod. proc. civ. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente nei confronti di un'amministrazione comunale, la Suprema Corte, ha accolto il motivo di ricorso proposto avverso la pronuncia con la quale la corte del merito, nel respingere la predetta domanda, aveva posto a carico del ricorrente le spese di entrambi i gradi di giudizio; cassando la pronuncia e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, il giudice di legittimità ha pertanto escluso la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del primo grado di giudizio in favore della controricorrente amministrazione essendo quest'ultima in prime cure rimasta contumace). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 giugno 2018, n. 16174; Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 agosto 2011, n. 17432).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 luglio 2021, n. 21402 – Presidente Amendola – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Termine di prescrizione – Deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione – Natura di controeccezione in senso lato – Sussistenza – Rilevabilità d'ufficio – Conseguenze – Proposizione, per la prima volta, in sede di legittimità – Ammissibilità – Limiti. (Cc, articolo 2947; Cpc, articoli 183, 345 e 360)
La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione, e segnatamente, quello indicato al comma 3 dell'articolo 2947 cod. civ., integra una controeccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio (sebbene nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum" previsti nell'articolo 183 cod. proc. civ., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto), restando inteso, tuttavia, che, ove essa sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione, per la prima volta, in Cassazione è ammissibile con il limite della non necessità di accertamenti di fatto. Infatti, l'esame demandato al giudice di legittimità attiene ad una "quaestio iuris", ossia alla mera qualificazione del fatto — già tempestivamente dedotto — al fine di pervenire all'esatta applicazione della legge in punto di termine di prescrizione ad esso applicabile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità medico-sanitaria, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso – cassando con rinvio la decisione gravata – con cui i ricorrenti avevano denunciato, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell'articolo 2947, comma 3, cod. civ., per non avere la Corte territoriale ritenuto applicabile alla domanda risarcitoria il regime della prescrizione da reato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 3 novembre 2020, n. 24260; Cassazione, sezione civile I, sentenza 16 maggio 2016, n. 9993; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 21 febbraio 2011, n. 4238).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 luglio 2021, n. 21404 – Presidente Amendola – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Processo per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Domanda di equa riparazione – Proposizione durante la pendenza del processo presupposto – Valutazione della ragionevole durata – Criteri – Ulteriore ritardo prevedibile – Rilevanza – Limiti e condizioni. (Legge n. 89/2001, articoli 2 e 4)
Ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, ove la domanda di equa riparazione sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, e non anche l'ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo, che potrà essere posto a fondamento di una successiva domanda, a meno che tale ulteriore durata, già verificatasi durante il procedimento per equa riparazione, non denoti una protrazione della medesima violazione e sia stata oggetto di specifica allegazione ad integrazione della originaria domanda (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che i ricorrenti avevano assunto di aver già operato tale specifica allegazione con il deposito di una memoria, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio il decreto impugnato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 gennaio 2019, n. 1521).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 27 luglio 2021, n. 21475 – Presidente Manna – Relatore Tedesco

Procedimento civile – Espropriazione forzata – Espropriazione contro il terzo proprietario – Opposizione all'esecuzione promossa dal terzo esecutato – Mancata partecipazione al giudizio del debitore – Conseguenze – Violazione del contraddittorio – Rilevabilità d'ufficio – Rimessione della causa al giudice di primo grado. (Cpc articoli 102, 383, 602, 604 e 615)
In sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli articoli 602 e seguenti cod. proc. civ., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono "inutiliter datae" e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado (Nel caso di specie, considerato che l'opposizione proposta dalle terze proprietarie dei beni assoggettati ad espropriazione ai sensi dell'articolo 602 cod. proc. si era svolta esclusivamente nei confronti della creditrice procedente e senza la partecipazione del debitore, la Suprema Corte ha ritenuto che il relativo giudizio svoltosi in mancanza di un legittimato passivo necessario, con conseguente nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado, imponendosi l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4763; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 giugno 2018, n. 17113; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 novembre 2017, n. 26523; Cassazione, sezione civile III, sentenza 31 gennaio 2017, n. 2333; Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 luglio 2013, n. 18127; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 marzo 2011, n. 6546).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 27 luglio 2021, n. 21513 – Presidente De Stefano – Relatore Tatangelo

Procedimento civile – Sospensione del processo – Esistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica tra due giudizi – Giudizio pregiudicante definito con sentenza non passata in giudicato – Sospensione del giudizio pregiudicato – Obbligatorietà – Esclusione – Adozione in via facoltativa – Configurabilità. (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 42, 282, 295, 297, 336 e 337)
Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'articolo 297 cod. proc. civ., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'articolo 337, comma 2, cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'articolo 336, comma 2, cod. proc. civ. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 febbraio 2021, n. 362; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 19 giugno 2012, n. 10027).
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 luglio 2021, n. 21763 – Presidente Tirelli – Relatore Carrato

Procedimento civile – Difensori – Procura alle liti – Giudizio di appello – Procura irregolare per incertezza del suo contenuto – Successivo deposito di atti diretti a manifestare l'intenzione di appellare la decisione oggetto di impugnazione – Ammissibilità e rilevanza ai fini della validità ed efficacia della procura. (Cpc, articoli 83 e 125)
Premesso che ogni atto dev'essere interpretato avendo finalità conservative, ossia seguendo la soluzione favorevole alla validità, ove possibile, nel caso di procura irregolare, dovuta ad una incertezza circa il suo contenuto, la successiva dichiarazione della parte di avere effettivamente conferito mandato per l'impugnazione di quella determinata sentenza non costituisce ratifica in senso stretto, bensì atto ricognitivo di una dichiarazione di volontà già espressa, e, in quanto tale, ammissibile anche fuori dai limiti dell'articolo 125 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata, con la quale la corte d'appello aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di procura, ritenendo irrilevante la successiva precisazione fatta dal ricorrente circa l'atto che si intendeva effettivamente impugnare). Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 giugno 2014, n. 13431).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 29 luglio 2021, n. 21777 – Presidente Amendola – Relatore Cricenti

Procedimento civile – Trattazione della causa – Udienza di precisazione delle conclusioni – Domande non riproposte – Presunzione di abbandono – Operatività – Limiti e fondamento. (Cpc, articoli 112 e 189)
Nel vigore dell'attuale articolo 189 cod. proc. civ., che regola l'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché la norma dispone che le conclusioni debbono essere formulate nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o ai sensi dell'articolo 183 cod. proc. civ., è consentito alla parte di formulare conclusioni di contenuto più limitato rispetto a quelle avanzate in tali sedi, non riformulando una domanda o una eccezione che lì era presente, ma ciò non implica ex se il tacito abbandono di quanto non espressamente riproposto. Infatti, occorre avere riguardo, a) alla condotta processuale tenuta dalla parte antecedentemente alla precisazione delle conclusioni, giacché la situazione inerente all'oggetto su cui le conclusioni si debbono intendere precisate interessa, a garanzia del contraddittorio, l'altra parte ed essa non può che vedere regolata la propria condotta da quello che può percepire, secondo un criterio di affidamento processuale, fino al momento in cui sono state precisate le conclusioni; b) alla connessione della domanda od eccezione non riproposta con quelle già esplicitamente reiterate (Nel caso di specie, la Suprema Corte, adita in sede di regolamento di competenza, ritenuto infondato il motivo di doglianza articolato dal ricorrente, ha escluso che la società resistente avesse inteso rinunciare a far valere l'incompetenza del tribunale adito come foro del consumatore, insistendo esclusivamente sulla sua incompetenza ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 cod. proc. civ., giacché a nulla le sarebbe valsa la formulazione di tale eccezione, ove il tribunale medesimo si fosse ritenuto competente come foro del consumatore; in altri termini, specifica il giudice di legittimità, sarebbe contrario alla logica ritenere che la società resistente, dopo aver esteso la contestazione della competenza al foro del consumatore, una volta esplicitato da parte dell'odierno ricorrente che il tribunale adito era stato investito della controversia come foro del consumatore, avesse, poi, di fatto rinunciato a far valere l'incompetenza del suddetto tribunale anche sotto questo profilo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 723; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 3 dicembre 2019, n. 31571; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 24 gennaio 2018, n. 1785; Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 luglio 2017, n. 17582; Cassazione, sezione civile I, sentenza 10 luglio 2014, n. 15860).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 30 luglio 2021, n. 21989 – Presidente Amendola – Relatore Gorgoni

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