Immobili

Usucapione anche sul lastrico di copertura

L'usucapione di un lastrico solare condominiale non è giuridicamente incompatibile con la sua funzione di copertura del fabbricato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l 'ordinanza 35956/2021

di Luana Tagliolini

L'usucapione di un lastrico solare condominiale non è giuridicamente incompatibile con la sua funzione di copertura del fabbricato.

Nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte di cassazione (ordinanza 35956/2021) alcuni condòmini avevano accorpato la terrazza condominiale mediante una parziale sopraelevazione eseguita sulla terrazza stessa di cui avevano mantenuto l’uso esclusivo per oltre venti anni pur riconcedendo, agli altri condòmini - che non si erano opposti alla parziale sopraelevazione – la possibilità di installarvi antenne televisive.

L'unico motivo del ricorso in Cassazione, avverso alla sentenza della Corte di merito che aveva riconosciuto l'intervenuto acquisto per usucapione del manufatto e dell'annessa porzione di terrazza da parte degli attori, si fondava sul fatto che l’area in questione era, comunque, rimasta nel possesso del condominio che mai aveva cessato l’esercizio del diritto di proprietà. Pertanto era rimasto senza prova il possesso degli attori ovvero l'uso esclusivo.

Per la Cassazione il ricorso era inammissibile.

La circostanza che non fosse rimasta elisa qualsiasi utilità comune in favore degli altri condòmini per effetto della connaturata e insopprimibile funzione di copertura del fabbricato fornita dal terrazzo a livello non è giuridicamente incompatibile con l’esercizio di fatto di un possesso esclusivo del bene idoneo pure ai fini dell’usucapione.

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