Giustizia

Amato: inammissibile l’omicidio del consenziente

di G. Ne.

Torna a una vecchia e abbandonata prassi il neopresidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato e , con una conferenza stampa, spiega le ragioni delle scelte appena fatte in materia di ammissibilità. E lo fa partendo da una distinzione terminologica, che però ha fatto la differenza anche nei commenti. Qui Amato si riferisce al quesito sull’omicidio del consenziente, bocciato mercoledì sera dalla Corte, che è stato erroneamente presentato come un interrogativo sulla legittimità dell’eutanasia. Se ne duole Amato, «ci ha ferito leggere che chi ha deciso non conosce la sofferenza. Peccato che il referendum non fosse sull’eutanasia, ma sulla disciplina penale dell’omicidio del consenziente».

E l’approvazione del quesito su questa norma del Codice penale, l’articolo 579, ha sottolineato Amato, avrebbe prodotto una situazione di immunità in un numero di casi molto più ampio dell’eutanasia, che resta invece «un tema su cui deve intervenire il Parlamento». Parlamento che, per Amato, non dedica abbastanza tempo a cercare di trovare soluzioni a temi che «possono alimentare dissensi corrosivi per la coesione sociale».

Così, per Amato, non è stato possibile riproporre la medesima linea interpretativa che ha visto la Corte ridurre la rilevanza penale sul fronte del suicidio assistito.

Quanto all’altra bocciatura, sul quesito in materia di stupefacenti e sull’attenuazione dell’impianto sanzionatorio per cannabis e droghe leggere, Amato mette in evidenza come la sua approvazione sarebbe stata in contrasto con obblighi internazionali, un esito determinato da una erronea formulazione del testo sull’identificazione delle sostanze interessate. Una considerazione che ha visto arrivare a tambur battente la risposta del comitato promotore che mette invece in evidenza come nessun vincolo internazionale sia stato violato e come invece la scelta di depenalizzare sia comune a molti Paesi.

Sulla responsabilità civile dei magistrati, peraltro oggetto di un referendum nel 1987, la valutazione della Corte è stata nel segno dell’inammissibilità «perchè, considerando che la disciplina è sempre stata quella di una forma di responsabilità indiretta, la introduzione della responsabilità diretta rende il referendum più che abrogativo».

Commentando invece i giudizi di ammissibilità espressi ieri, Amato ha puntualizzato che quello sulla separazione delle funzioni lascia inalterata l’unicità della carriera e dell’ordine giudiziario, visto che l’accesso in magistratura resterebbe unico come pure le valutazioni di professionalità e le progressioni. Sulla Legge Severino, che peraltro Amato ha ricordato essere stata più volte oggetti da parte della Consulta di giudizi di legittimità costituzionale, non si sono individuate ragioni che potessero impedire ai cittadini di esprimersi.

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