Professione e Mercato

Chiarezza e sinteticità degli atti nella riforma Cartabia

La riforma Cartabia estende al processo civile il principio generale del diritto processuale che gli atti del giudice e delle parti rispettino i requisiti di chiarezza e sintesi, già richiesti nel processo amministrativo dal 2010

di Giovanni Acerboni e Maria Roberta Perugini*

La riforma Cartabia estende al processo civile il principio generale del diritto processuale che gli atti del giudice e delle parti rispettino i requisiti di chiarezza e sintesi, già richiesti nel processo amministrativo dal 2010.
L'art. 121 dice ora (in grassetto le parti di nuova introduzione):

"Art. 121.
(Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti) Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.
"

Preliminarmente dobbiamo osservare che il testo riformato non corregge un grave errore di scrittura (grassetto nostro): "Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono (…)". La frase in grassetto e tra virgole è una relativa non restrittiva, il cui significato è: nessun atto del processo richiede forme determinate. Per rendere il significato corretto sarebbe stata invece necessaria una frase relativa restrittiva, cioè senza le virgole: "Gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate".

I concetti di chiarezza e sintesi dell'art. 121 sono precisati in altri articoli e in due testi:

• La Relazione illustrativa del Ministero della Giustizia , che specifica che:
- un testo chiaro si rende univocamente intellegibile
- la sinteticità evita ripetizioni e prolissità
- rileva anche in questo contesto il principio di collaborazione tra le parti processuali;

•La Relazione della Corte di Cassazione dell'1 dicembre 2022 , che specifica che:
- il ricorso deve essere redatto … in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria ;
- la "chiarezza" richiede che il testo sia univocamente intellegibile e non contenga parti oscure;
- la "sinteticità" richiede che il testo non contenga inutili ripetizioni e non sia ridondante e prolisso.

Come si vede, molte definizioni ricorrono a termini valutativi soggettivi (intellegibile, prolisso, inutile ecc.) che affidano al lettore il giudizio su chiarezza e sinteticità: sicché, un testo che per qualcuno è chiaro, specifico, utile, intellegibile per altri potrebbe non esserlo.

Le norme non prevedono direttamente sanzioni, lo rileva anche la Corte di Cassazione: "Il legislatore … non sembra aver previsto alcuna specifica sanzione in caso di mancato rispetto di tali principi, né sembra aver fornito al giudice uno specifico strumento da utilizzare qualora vengano redatti atti non chiari o non sintetici".

Tuttavia, e per esempio, le modifiche sull'appello e quelle sulla Cassazione hanno riferito gli obblighi di chiarezza e sintesi agli elementi dell'atto introduttivo la cui assenza comporta inammissibilità.

Forse anche la mera violazione dei soli requisiti di chiarezza e sinteticità comporta l'inammissibilità del ricorso?

Nella sua Relazione, la Corte di Cassazione ha scartato questa ipotesi, ma ha anche sottolineato:

• che "la mancanza di chiarezza dell'atto può determinarne la nullità, qualora sia tale da rendere assolutamente incerto il petitum o la causa petendi. In tal caso, potrà trovare applicazione l'art. 164 c.p.c., con assegnazione di un termine perentorio per l'integrazione dell'atto di citazione"
• e che "(…) quando il contenuto dell'atto sia chiaro, ma eccessivamente prolisso e ridondante, si potrebbe ritenere applicabile l'art. 175, comma 1, c.p.c., (…) consentendo al giudice di invitare la parte alla riformulazione dell'atto nel rispetto dei principi di sinteticità e specificità.".

Si tratta comunque di conseguenze già riconosciute dalla giurisprudenza amministrativa, sovente nell'ottica della violazione del principio del giusto processo, che ora vengono confermate dalla recentissima giurisprudenza della Cassazione ( Ord. N. 7600 del 16/3/2023 ) che:

• dichiara l'inammissibilità, per violazione dell'art. 366 C.p.c., di "un ricorso di 65 pagine … ponderoso, ipertrofico, con una mescolanza di elementi di fatto ed elementi di diritto che rendono incomprensibile le ragioni delle doglianze… con errori di rimpaginazione, con cancellazione dei punti elenco, di numeri e lettere e dei motivi, con pezzo di copia incolla informatico della relata di notifica finale…" .
• e conferma che il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva è un principio generale del diritto processuale e dunque opera anche nel processo civile.

È evidente la necessità di individuare il più obiettivamente possibile le caratteristiche applicative dei requisiti di chiarezza e sinteticità... le scienze linguistiche ci offrono l'opportunità di approfondire.

UN ESEMPIO

Con decreto n. 1 del 3 ottobre 2011 della Giunta – che non risulta essere stato impugnato – la Regione Tale, in attuazione delle norme del D. lgs. XY che prevedevano la regolarizzazione delle derivazioni abusive di acqua e dei pozzi non denunciati, in applicazione della procedura prevista dalla L.R. YZ e dalla deliberazione della Giunta (n. 2 del 25.02.2004), emetteva alcune concessioni di derivazione delle acque sotterranee (doc. 16), tra cui quella a favore della Società Pesce Palla; erano, deve essere chiaro, concessioni in sanatoria.

Questo brano pare univocamente intelligibile, preciso e specifico sui contenuti. Ma la forma li rende di difficile lettura: un periodo di 84 parole, 52 delle quali in 6 incisi.

Altro sarebbe scriverlo così:

Non risulta essere stato impugnato il decreto n. 1 del 3 ottobre 2011 della Giunta con il quale la Regione Tale ha emesso alcune concessioni di derivazione delle acque sotterranee (doc. 16), tra cui quella a favore della Società Pesce Palla. Con queste concessioni che, deve essere chiaro, erano in sanatoria, la Regione:
- ha attuato le norme del D. lgs. XY che prevedevano la regolarizzazione delle derivazioni abusive di acqua e dei pozzi non denunciati;
- e ha applicato la procedura prevista dalla L.R. YZ e dalla deliberazione della Giunta (n. 2 del 25.02.2004).


Nella riscrittura abbiamo addirittura aumentato a 95 il numero delle parole, ma i periodi sono due (41 e 54 parole) e contengono solo tre brevi incisi (9 parole totali) che non danno alcun fastidio.

Periodi brevi e pochi incisi brevi insieme con gli accorgimenti di scrittura contemplati nella norma UNI 11482:2013 Elementi strutturali e aspetti linguistici delle comunicazioni scritte delle organizzazioni ci permettono di definire concretamente la chiarezza.

ALCUNI ESEMPI

Il costrutto da semplificare più diffuso riguarda il numero di complementi indiretti (in grassetto), che non dovrebbero mai essere più di 4/5 per ogni verbo (in corsivo):

"La Regione Tale, in attuazione delle norme del D. lgs. XY che prevedevano la regolarizzazione delle derivazioni abusive di acqua e dei pozzi non denunciati, in applicazione della procedura prevista dalla L.R. YZ e dalla deliberazione della Giunta (n. 2 del 25.02.2004), emetteva alcune concessioni di derivazione delle acque sotterranee (doc.16), tra cui quella a favore della Società Pesce Palla". (2 verbi e 16 complementi indiretti).

Frequentissime sono poi le locuzioni preposizionali (es. al fine di), certamente ridondanti e in molti casi non chiare, che si potrebbero sostituire con preposizioni semplici (es. per).

L'ultimo esempio riguarda alcuni termini desueti o ambigui (es. ovvero) che andrebbero sostituiti con termini più comuni e precisi (es., nel caso di "ovvero": "oppure" / "cioè", secondo il caso).

Questi accorgimenti non garantiscono la chiarezza, ma evidentemente la favoriscono: un periodo di 80 parole rischia l'oscurità molto più probabilmente di uno di 40.

Poi arriveranno anche per gli avvocati civilisti i limiti dimensionali. Gli amministrativisti già dal 2015 hanno a disposizione 30.000 caratteri per la maggior parte degli atti. I limiti costringono alla massima concisione, cioè a esprimere un concetto con il numero minore possibile di parole (senza omettere informazioni).

ESEMPIO:

1. Rossini S.r.l. (di seguito, per brevità, anche solo Rossini, la "Società", ovvero la "resistente") si pone quale leader nel settore della produzione e del commercio di apparecchiature meccaniche. Detta Società occupa complessivamente 56 dipendenti, e fa parte del gruppo internazionale Mozart (di seguito, per brevità, anche solo Mozart, ovvero il "Gruppo"), comprendente decine di società, distribuite su almeno 3 continenti.

2. Il suddetto Gruppo è composto da società nazionali autonome ed indipendenti sia sotto il profilo economico-amministrativo che sotto il profilo di gestione ed organizzazione.
Ogni entità nazionale è amministrata, sia da un punto di vista decisionale che da un punto di vista organizzativo/strategico, autonomamente rispetto alle altre.


Le 109 parole di questo testo possono essere ridotte quasi della metà semplicemente scrivendo in modo diverso.

Ecco la nostra versione, di 65 parole:

1. Rossini S.r.l. (di seguito anche Rossini, la Società, la resistente), leader nel settore della produzione e del commercio di apparecchiature meccaniche, con 56 dipendenti, fa parte del Gruppo internazionale Mozart (di seguito anche Mozart, il Gruppo).

2. Il Gruppo Mozart è composto da decine di società nazionali localizzate in tre continenti. Queste società sono autonome e indipendenti dal punto di vista economico-amministrativo, gestionale, decisionale, organizzativo-strategico.
Ottenendo la massima concisione, l'avvocato disporrà dunque di almeno il 30% di spazio in più per comunicare tutte le informazioni che ritiene necessarie.


In conclusione, la riforma Cartabia:

• affronta un aspetto dolente delle scritture processuali (le sentenze contengono gli stessi difetti degli atti delle parti quanto a periodi lunghi, incisi ecc.);
• stabilisce requisiti il cui rispetto ricadrà soprattutto sugli avvocati, ma d'altro canto non dovrebbe limitarli nella comunicazione delle informazioni essenziali, purché adottino accorgimenti di scrittura con cui otterranno più chiarezza e contemporaneamente risparmieranno spazio.

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*A cura del Dott. Giovanni Acerboni - Docente e formatore, titolare di L'ink Scrittura professionale e dell'Avv. Maria Roberta Perugini – Studio Legale MRPerugini, co-fondatrice di IUSINTECH

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