Lavoro

Trasferimento d'azienda, con la cessione di lavoro irregolare il rapporto resta nella titolarità dell'originario cedente

Nel caso esaminato dalla Cassazione non è stato rispettato quanto previsto dall'articolo 2112 del codice civile

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di Giampaolo Piagnerelli

Soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta così unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n.28824/22. Da ciò consegue che l'unicità del rapporto viene meno qualora – come nel caso di specie -il trasferimento sia stato dichiarato invalido. L'unicità del rapporto invocata dal ricorrente presuppone insomma che la vicenda traslativa abbia avuto luogo in conformità con il modello legale di cui all'articolo 2112 del codice civile (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento). Al contrario ove venga accertata l'invalidità della cessione, il rapporto con il destinatario della stessa non può che considerarsi instaurato in via di mero fatto. La Cassazione precisa che nel caso di mancato perfezionamento della cessione e di inconfigurabilità di una cessione negoziale, il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarità dell'originario cedente (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione n. 17784/19). I Supremi giudici per concludere esprimono il principio secondo cui "la sopravvivenza de iure del rapporto con la società cedente rende tale rapporto insensibile alle vicende – anche estintive – del distinto rapporto di lavoro instaurato di fatto con il cessionario".

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