Rassegne di Giurisprudenza

Accertamento dei presupposti dell'amministrazione di sostegno

a cura della Redazione Diritto

Capacità della persona fisica - Capacità di agire - Amministrazione di sostegno - Presupposti di legge - Accertamento - Criteri.
Le caratteristiche proprie dell'amministrazione di sostegno impongono che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica, circostanziata e focalizzata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario, sia rispetto alla incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di una rete familiare.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 4 novembre 2022, n. 32623

Capacità della persona fisica - Capacità di agire - In genere amministrazione di sostegno - Finalità - Dissenso della beneficiaria - Presenza di rete familiare - Protezione della persona - Criteri di proporzionalità e funzionalità - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell'art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un'adeguata rete familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva disposto l'amministrazione di sostegno in favore di una persona riconosciuta capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspetti della vita ordinaria, senza indagare se la protezione della stessa potesse essere assicurata grazie alla funzione vicariante del marito o alla predisposizione di un sistema di deleghe idoneo a supportare la ricorrente negli aspetti più complessi della gestione non ordinaria del proprio patrimonio).
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 11 luglio 2022, n. 21887

Capacità della persona fisica - Capacità di agire - In genere apertura dell'amministrazione di sostegno - Indicazioni provenienti dall'art. 12 della convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità - Accertamento in concreto delle condizioni di menomazione e della loro incidenza - Adeguamento dei poteri gestori conferiti all'amministratore - Dichiarazioni del beneficiario e sua eventuale opposizione - Rilevanza.
In tema di amministrazione di sostegno, le caratteristiche dell'istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all'incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi, di guisa che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. In tale quadro, le dichiarazioni del beneficiario e la sua eventuale opposizione, soprattutto laddove la disabilità si palesi solo di tipo fisico, devono essere opportunamente considerate, così come il ricorso a possibili strumenti alternativi dallo stesso proposti, ove prospettati con sufficiente specificità e concretezza.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 31 marzo 2022, n. 10483

Capacità della persona fisica - Capacità di agire - In genere amministrazione di sostegno - Persona da assoggettare all'istituto di protezione - Condizione personale - Finalità di natura esclusivamente patrimoniale - Esclusione - Autodeterminazione del destinatario - Possibilità - Affermazione - Conseguenze - Fattispecie.
L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all'attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sottoponibile ad amministrazione di sostegno un'anziana signora sul presupposto di una scarsa cognizione delle proprie possidenze patrimoniali, non paventata come conseguenza di una patologia psico-cognitiva, ma quale semplice effetto dell'organizzazione di vita già da tempo assunta e imperniata su una fiduciaria delega gestionale delle risorse alla figlia).
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 31 dicembre 2020, n. 29981

Capacità della persona fisica - Capacità di agire - In genere nomina dell'amministratore di sostegno - Presupposti - Incapacità d'intendere o di volere - Necessità - Esclusione - Impossibilità di provvedere ai propri interessi - Sufficienza - Discrezionalità del giudice - Limiti - Fattispecie. fondamento - Fattispecie.
La procedura di nomina dell'amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale d'incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l'amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non esige che la stessa versi in uno stato d'incapacità d'intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica", anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi; in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall'art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione) e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno perché l'interessato, affetto da una gravissima patologia comportante "shock" emorragici con rapida perdita della coscienza e compromissione delle funzioni vitali, nonché difficoltà nell'eloquio tali da consentirgli di esprimersi esclusivamente mediante computer, era tuttavia capace di intendere e di volere).
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 15 maggio 2019, n. 12998