Amministrativo

Per i taxi più recapiti telefonici

di Guglielmo Saporito

I Comuni non possono imporre ai taxi locali di utilizzare un unico numero telefonico di chiamata: lo sottolinea il Tar Liguria nella sentenza 26 ottobre 2017 n. 794.

I tassisti di Alassio e Laigueglia erano stati obbligati ad utilizzare un unico numero di telefono, facente capo al Comune, per ricevere le chiamate: il Comune avrebbe poi garantito l’uniformità di trattamento di tutti i veicoli aderenti. Il Tar ha annullato la previsione del regolamento del servizio taxi, perché imponendo il numero unico si impedirebbe, ai soggetti operanti nel settore, di attivare un numero di chiamata diverso da quello comunale, abituando e fidelizzando l’utenza a preferire il proprio servizio. Ogni imprenditore, secondo il Tar, può infatti migliorare e differenziare le prestazioni offerte in relazione alle esigenze degli utenti; a maggior ragione ciò vale nel settore delle auto pubbliche, che attua un servizio a favore degli utenti, non degli esercenti.

La stessa logica che privilegia il servizio a favore degli utenti,è stata espressa dal Consiglio di Stato (2807/16) nel caso dei titolari di licenze di noleggio con conducente, cui si è imposto, nell’interesse dell’utenza, l’obbligo di una «rimessa idonea» nel Comune che aveva emesso il titolo abilitativo.

La gestione delle chiamate ai taxi è stato oggetto di precedenti scontri, in particolare quando a Milano il Comune ha soppresso le colonnine di chiamata nei posteggi. Oggi, l’utente con indirizzo mail, viene localizzato da un software, che individua il veicolo più vicino al posteggio taxi della zona e invia un segnale allo smartphone del tassista. Quando quest’ultimo dà conferma della sua disponibilità a prendere la corsa, il cliente riceve un sms con le indicazioni su tempo d’attesa e numero del taxi in arrivo. Questo sistema è stato combattuto dai radiotaxi, minacciati dal diverso metodo di ricerca delle auto pubbliche: ma con pronuncia 1415 del aprile 2016, il Consiglio di Stato ha confermato la possibilità di gara per attuare il nuovo servizio. Osserva infatti il giudice amministrativo che le nuove modalità di gestione non possono essere impedite dal fatto che, attraverso radiotaxi, lo stesso servizio fosse già attuato soddisfacendo le esigenze dell’utenza. Ma mentre nel caso di Milano anche le società di radiotaxi avrebbe potuto partecipare alla gara per la scelta del nuovo sistema informatico, nei comuni della Riviera ligure non era possibile entrare in concorrenza con il Comune, e ciò ha causato l’annullamento del Tar.

Tra i vari tentativi di introdurre elementi concorrenziali, in Liguria si segnala un successo, progredendo verso una liberalizzazione che la stessa Corte costituzionale (265/16) auspica nel settore del trasporto a chiamata mediante applicazioni informatiche.

Tar Liguria, sentenza 26 ottobre 2017, n. 794

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