Rassegne di Giurisprudenza

Revoca della donazione per ingratitudine in caso di palese disprezzo per il donante

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Donazione - Donazione indiretta - Revocazione - Per ingratitudine - Nozione di ingiuria grave ex art. 801 c.c. - Aperto disprezzo per il donante di fronte a terzi - Comportamento legittimo del donatario - Irrilevanza - Fattispecie.
È legittima la revoca di una donazione indiretta per grave ingiuria, ex art. 801 cc, qualora siano provati comportamenti, plurimi e strettamente connessi, posti in essere dal donatario direttamente nei confronti del donante che, anche per la loro rilevanza penale, confermino l'esistenza di una manifestazione esterna continua e durevole di un sentimento di forte opposizione nei confronti del donante, e tali da non poter essere tollerati secondo un sentire ed una valutazione di normalità. L'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 cc, quale presupposto necessario per la revocabilità della donazione per ingratitudine, si caratterizza infatti per la manifestazione resa palese a terzi di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e irrispettosità della dignità del donante a nulla rilevando la legittimità di tali comportamenti. (Nel caso di specie il donatario aveva ripetutamente danneggiato beni personali e aziendali del donante che lo aveva più volte querelato e che per questo era stato condannato in sede penale)
• Cassazione civile, sezione 2 civile, ordinanza, 29 aprile 2022, n. 13544

Donazione - Revocazione - Per ingratitudine - Revoca per ingratitudine - Nozione di 'ingiuria grave' ex art. 801 c.c. - Comportamento legittimo del donatario - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiurioso il comportamento dei donatari che, in assenza di un'oggettiva giustificazione, avevano dapprima intimato, con lettera formale, alla donante il rilascio dell'immobile oggetto della donazione e successivamente agito a tal fine in giudizio, chiedendo altresì il pagamento di un'indennità di occupazione).
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 13 agosto 2018 n. 20722

Successioni e donazioni - Donazione - Donazione - Revoca - Donazione fatta alla moglie - Mancata assistenza dopo un incidente con gli sci - Relazione extraconiugale - Grave ingiuria - Art. 801 cc
Legittima la revoca per ingratitudine della donazione di un immobile fatta dal marito in favore della moglie se questa non lo ha assistito dopo un incidente avuto con gli sci ma soprattutto abbia intrapreso una relazione extraconiugale con modalità tali da ledere il decoro del coniuge con l'ostentata esibizione della stessa, fra le mura della casa coniugale ed in presenza di una pluralità di estranei e talvolta, anche in presenza del marito. Essa costituisce segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo tale da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante, la evidente disistima nutrita nei di lui confronti, ricorrendo quindi il presupposto necessario, l'esteriorizzazione del comportamento lesivo, per la revocabilità di una donazione per ingratitudine ex art 801 cod. civ.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 31 ottobre 2016, n. 22013