ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione delegata, partecipazione al procedimento e condizione di procedibilità; (ii) mediazione delegata, partecipazione al procedimento e condizione di procedibilità; (iii) controversie relative a servizi di fornitura di energia elettrica e gas ed ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione; (iv) controversie agrarie, tentativo obbligatorio di conciliazione e domanda riconvenzionale; (v) mediazione obbligatoria ed avveramento condizione di procedibilità; (vi) locazioni, opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità e condizione di procedibilità; (vii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e mancata adesione di parte opposta.
A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 4 aprile 2023, n. 1028
La sentenza afferma che, nelle controversie soggette a mediazione, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 4 aprile 2023, n. 1028
La sentenza esclude che, nelle controversie soggette a mediazione, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale possa dirsi avverata dalla mera attivazione del procedimento di mediazione, senza l'effettiva partecipazione alla procedura della parte onerata.
CONCILIAZIONE/ENERGIA – Tribunale di Milano, Sezione XI civile, sentenza 5 aprile 2023, n. 2792
La decisione afferma che, nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette al Testo Integrato Conciliazione (TICO), il tentativo di conciliazione preventivo ivi previsto non costituisce condizione di procedibilità dell'azione promossa dal fornitore nei confronti dell'utente.
CONCILIAZIONE/CONTROVERSIE AGRARIE – Tribunale di Agrigento, Sezione civile, sentenza 7 aprile 2023, n. 464
La pronuncia riafferma che, in tema di contratti agrari, anche la domanda riconvenzionale, a pena di improponibilità, deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione, salvo che il convenuto abbia già dedotto le relative richieste nella procedura di conciliazione promossa dall'attore.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Spoleto, Sezione civile, sentenza 12 aprile 2023, n. 257
La sentenza, applicando alla mediazione obbligatoria un principio già enunciato per la mediazione delegata dal giudice, riafferma che ciò che rileva, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal giudice con l'ordinanza che dispone la mediazione.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione civile, sentenza 21 aprile 2023, n. 383
La decisione rimarca che, in sede di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità, il ritardato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del locatore opposto determina l'improcedibilità del giudizio.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Sassari, Sezione II civile, sentenza 3 maggio 2023, n. 431
La sentenza afferma che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata adesione di parte opposta che abbia preso parte al tentativo obbligatorio di conciliazione esperito ad impulso di parte opponente non determina l'improcedibilità della domanda monitoria con consequenziale revoca del provvedimento monitorio opposto.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Partecipazione delle parti – Necessità – Fondamento – Mancata partecipazione personale al procedimento della parte onerata – Improcedibilità della domanda – Fattispecie relativa a mediazione delegata dal giudice. (Dlgs., n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, essendo il successo della stessa riposto nel contatto diretto tra le parti ed il mediatore professionale, il quale, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, può aiutarle a trovare una soluzione che consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva, la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Ne consegue che, quando sia obbligatorio l'esperimento di procedimento di mediazione perché la causa verte sulle materie in cui la mediazione è obbligatoria "ex lege" ovvero perché la mediazione è disposta dal giudice, se la parte onerata non si attiva deve pervenirsi alla improcedibilità della domanda (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia condominiale, il giudice adito, il quale in corso di causa aveva disposto la mediazione delegata ex articolo 5, comma 4, del Dlgs n. 28 del 2010, ha dichiarato improcedibile l'opposizione a precetto proposta dall'attrice: nella circostanza, infatti, mentre la controparte era ritualmente comparsa ad ambedue le sedute di mediazione, tanto nella persona dell'amministratore quanto in quella dell'avvocato dell'ente di gestione, quest'ultima, aveva omesso di prendere parte sia al primo incontro, al quale era presente per delega solamente il suo avvocato, sia al secondo incontro, disposto con rinvio dal mediatore incaricato proprio per consentirne la partecipazione personale, al quale aveva omesso di presenziare anche il legale).
• Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 4 aprile 2023, n. 1028 – Giudice Guglielmi
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento – Condizioni – Attivazione del procedimento di mediazione senza una personale ed effettiva partecipazione della parte onerata – Improcedibilità della domanda – Fattispecie relativa a mediazione delegata dal giudice. (Dlgs., n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità della domanda non può dirsi avverata dalla mera attivazione del procedimento di mediazione, senza l'effettiva partecipazione allo stesso ad opera della parte onerata. Invero, la condizione di procedibilità prevista dalla legge è legata all'esperimento del procedimento di mediazione, sicché "esperire una procedura" non può equivalere solo ad avviarla, bensì a compiere tutto quanto necessario affinché la stessa raggiunga il suo esito fisiologico. La logica deflattiva dell'istituto, in altri termini, impone pertanto alla parte onerata non solo di promuovere la mediazione, ma anche di partecipare al relativo procedimento proprio al fine di rendere possibile un accordo tra le parti in sede di mediazione, dovendo pertanto essere sanzionato con l'improcedibilità della domanda il comportamento della parte onerata "ex lege" che non compaia avanti al mediatore (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia condominiale, il giudice adito, il quale in corso di causa aveva disposto la mediazione delegata ex articolo 5, comma 4, del Dlgs n. 28 del 2010, ha dichiarato improcedibile l'opposizione a precetto proposta dall'attrice: nella circostanza, infatti, mentre la controparte era ritualmente comparsa ad ambedue le sedute di mediazione, tanto nella persona dell'amministratore quanto in quella dell'avvocato dell'ente di gestione, quest'ultima, aveva omesso di prendere parte sia al primo incontro, al quale era presente per delega solamente il suo avvocato, sia al secondo incontro, disposto con rinvio dal mediatore incaricato proprio per consentirne la partecipazione personale, al quale aveva omesso di presenziare anche il legale).
• Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 4 aprile 2023, n. 1028 – Giudice Guglielmi
Procedimento civile – Conciliazione – Controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas – Condizione di procedibilità della domanda Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente – Testo Integrato Conciliazione – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Ambito applicativo – Azione promossa dal fornitore nei confronti dell'utente – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per mancato pagamento di fatture relative a contratto di somministrazione di energia elettrica. (Cost., articolo 24; Cpc, articoli 633 e 645; legge, n. 481/1995, articolo 2; Delib., n. 209/2016, articoli 2, 3, 6 e 7)
Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette al Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il tentativo di conciliazione preventivo ivi previsto non costituisce, in mancanza di espressa previsione in tal senso, condizione di procedibilità dell'azione intentata dal fornitore nei confronti dell'utente. Infatti, il predetto Testo Integrato Conciliazione, nel dettare la concreta disciplina del procedimento di conciliazione, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui sia l'utente ad agire nei confronti del fornitore e non già il contrario, prevedendo espressamente, quale condizione di ammissibilità della domanda di conciliazione, la preventiva proposizione, ovviamente da parte dell'utente, di apposito reclamo alla società somministrante e dando in tal modo per presupposto che sia soltanto l'utente e non già il gestore a dover esperire in via preventiva ed obbligatoria il procedimento conciliativo "de quo". Siffatta interpretazione risulta, invero, assolutamente coerente con la funzione del procedimento conciliativo in parola quale emerge dall'intero sistema delineato dalla richiamata delibera, che è quella di dotare, ovviamente in chiave deflattiva, l'utente di uno strumento che sia potenzialmente idoneo alla risoluzione delle controversie eventualmente sorte nel corso del rapporto contrattuale con il fornitore senza doversi sobbarcare i costi connessi alla tutela giurisdizionale. A ciò si aggiunga, infine, che una diversa soluzione ermeneutica contrasterebbe irrimediabilmente, dato il tenore testuale delle disposizioni sopra riportate, con l'esigenza imposta dall'articolo 24 Cost. di interpretare in senso restrittivo le norme che, come nella vicenda in esame, producono l'effetto di limitare l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di fatture emesse nel quadro di un contratto di fornitura di energia elettrica, il giudice adito, pur accogliendo la domanda della società opponente, con revoca del provvedimento monitorio, ha comunque disatteso l'eccezione di improcedibilità sollevata da quest'ultima per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ad impulso della opposta società erogatrice del servizio).
• Tribunale di Milano, Sezione XI civile, sentenza 5 aprile 2023, n. 2792 – Giudice Avancini
Procedimento civile – Conciliazione – Controversie agrarie – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Ambito applicativo – Domanda riconvenzionale – Ricomprensione. (Cpc, articoli 36, 167 e 183; Legge, n. 203/1982, articolo 46; D.lgs., n. 150/2011, articolo 11)
In tema di contratti agrari, la domanda riconvenzionale, al pari di quella proposta dall'attore, deve essere preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 e, in mancanza, deve essere dichiarata improponibile; tuttavia, non sussiste la necessità di tale preventivo tentativo qualora il convenuto abbia già dedotto le relative richieste nella procedura di conciliazione sperimentata dall'attore (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dalla ricorrente per ottenere la condanna al rilascio di un fondo rustico detenuto senza titolo oltre al risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile, il giudice adito, nell'accogliere la domanda attorea, ha dichiarato invece improponibile la domanda spiegata in via riconvenzionale dai resistenti al fine di ottenere un indennizzo per i miglioramenti apportati sul fondo predetto, non avendo quest'ultimi esperito il tentativo di conciliazione "ante causam", né partecipato a quello ritualmente esperito dalla ricorrente medesima, nel corso del quale gli stessi ben avrebbero potuto interloquire sul tale domanda dinanzi ai medesimi organi deputati alla conciliazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, sentenza 16 novembre 2007, n. 23816).
• Tribunale di Agrigento, Sezione civile, sentenza 7 aprile 2023, n. 464 – Presidente Salvatori – Estensore Ragusa
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Irrilevanza – Utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione – Rilevanza – Fondamento. (Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, al pari della mediazione delegata dal giudice, ciò che rileva, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal giudice con l'ordinanza che dispone la mediazione. Infatti, in conformità alla "ratio" deflattiva del procedimento di mediazione, ciò che conta è l'esperimento della mediazione pur avviata in ritardo entro l'udienza disposta dal giudice al termine della mediazione, la quale diviene pertanto lo spartiacque per determinare l'avveramento o meno della condizione di procedibilità della domanda. Tale opzione ermeneutica del dettato normativo ha il pregio di poter recuperare situazioni nelle quali le parti si siano attivate, sebbene in ritardo, nell'espletamento della procedura di mediazione in modo da arrivare all'udienza di rinvio avendo esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda monitoria con revoca del decreto ingiuntivo opposto: nella circostanza, infatti, non poteva affermarsi che parte opposta avesse esperito la mediazione sia pure in ritardo, in quanto, essendo stata la procedura promossa nei confronti di soggetti diversi dagli opponenti, la stessa non poteva che risultare irrimediabilmente invalida e quindi "tamquam non esset"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
• Tribunale di Spoleto, Sezione civile, sentenza 12 aprile 2023, n. 257 – Giudice Di Paolo
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Locazioni – Giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità – Esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione – Necessità – Momento rilevante – Conversione del rito – Ritardato esperimento da parte del locatore opposto – Improcedibilità della domanda attorea. (Cpc, articoli 658, 665 e 667; Dlgs. n. 28/2010, articoli 5 e 6)
In tema di mediazione obbligatoria relativa ad una controversia insorta in materia locatizia, l'esperimento del tentativo di conciliazione ex articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010 costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e trova applicazione nel momento in cui viene disposta la conversione del rito ai sensi dell'articolo 667 cod. proc. civ. Ne consegue che, qualora le parti non esperiscano il procedimento di mediazione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad un procedimento di intimazione di sfratto per morosità, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata dal conduttore-convenuto, ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dall'attrice-locatrice; quest'ultima, infatti, costituitasi in giudizio quale legittimo successore del defunto titolare del rapporto locatizio dedotto in lite, senza formulare alcuna richiesta di rimessione in termini neppure all'udienza di rinvio, aveva presentato la domanda di mediazione – con procedura poi definita con verbale negativo per mancata adesione di controparte pur ritualmente convocata – solo dopo il decorso sia del termine di quindici giorni assegnato dal giudice per introdurre la procedura previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, sia del termine di tre mesi previsto dall'articolo 6 del medesimo Dlgs n. 28 del 2010 quale durata massima della stessa).
• Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione civile, sentenza 21 aprile 2023, n. 383 – Giudice Cuzzola
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Mediazione promossa ad impulso di parte opponente – Mancata adesione di parte opposta al tentativo di conciliazione – Improcedibilità della domanda monitoria – Configurabilità – Esclusione – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 633 e 645; Dlgs., n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria relativa ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria per la mancata partecipazione della parte opposta invitata al procedimento di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di somme aventi titolo in un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura, il giudice adito, ha ritenuto infondata l'eccezione di procedibilità della domanda monitoria sollevata dall'opponente: nella circostanza, infatti, la banca opposta aveva preso parte alla mediazione promossa ad impulso di quest'ultimo e la sua mancata adesione al tentativo conciliativo risultava adeguatamente motivata dalla manifesta distanza delle rispettive posizioni processuali, non essendo peraltro prevista alcuna sanzione per la parte che, pur rispondendo all'invito, non aderisca alla proposta).
• Tribunale di Sassari, Sezione II civile, sentenza 3 maggio 2023, n. 431 – Giudice Deiana
Mediazione civile, si va verso l'approvazione dei "correttivi"
di Marco Marinaro - Docente di Giustizia sostenibile e ADR - Dipartimento di Giurisprudenza Università LuissGuido Carli - Roma