Civile

Impugnabilità dell'estratto di ruolo: ancora una conferma da parte della Cassazione

Ennesima conferma da parte della Suprema Corte in ordine alla impugnabilità del ruolo, delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso il rilascio, da parte dell'Agente della riscossione, dell'estratto di ruolo

di Dario Scirpo e Davide Ferrigno*

Con l'ordinanza n. 27860 del 12 ottobre 2021, i Giudici di legittimità hanno spezzato un'ulteriore lancia a favore del contribuente, chiarendo che "benché l'estratto di ruolo non sia atto autonomamente impugnabile, in quanto documento interno all'amministrazione, il contribuente debitore può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione".

Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.

L'estratto di ruolo, atto interno dell'Agente della riscossione, costituisce una fedele riproduzione delle pretese creditorie che gli Enti impositori vantano nei confronti del contribuente.

Rilasciato su apposita richiesta presentata all'Agente della riscossione, l'estratto di ruolo riporta l'elenco delle cartelle di pagamento e/o degli avvisi di accertamento esecutivi notificati al debitore.

Dal rilascio dell'estratto di ruolo sorge, in capo al contribuente - il quale ritenga di non aver evidenza di una o più posizioni debitorie ivi indicate - l'interesse alla verifica in ordine alla legittimità della pretesa vantata dagli Enti impositori.

Sorge, così, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 del codice di procedura civile, che consente al contribuente di ottenere la tutela giurisdizionale, proponendo ricorso avverso l'estratto di ruolo e, in particolare, avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento conosciuti per la prima volta in esito alla disamina del documento rilasciato dall'Agente della riscossione.

Il giudizio instaurato consente al contribuente di far valere eventuali vizi di notifica degli avvisi di accertamento esecutivi e delle cartelle di pagamento, in modo da ottenere il loro annullamento e il conseguente sgravio della posizione debitoria originariamente risultante dall'estratto di ruolo.

Richiamato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, con facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato", con l'ordinanza da ultimo resa, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da una società contribuente avverso le cartelle di cui aveva avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo.

La Cassazione ha, così, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva dichiarato "inammissibile" il gravame proposto da una società, sull'errato presupposto che l'estratto di ruolo non determinasse una lesione della sfera giuridica della società contribuente e che l'impugnazione da quest'ultima proposta fosse inammissibile per carenza di interesse sostanziale e processuale.

Trattasi di una pronuncia certamente non innovativa e confermativa di principi pro-contribuente, i quali appaiono, tuttavia, "minacciati" dall'introduzione di una norma che preveda, in termini generali, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come da ultimo paventata nella Relazione finale del 30 giugno 2021 della Commissione Interministeriale MEF - Giustizia per la riforma della giustizia tributaria, quale "rimedio" per il "decongestionamento" degli organi giudiziari tributari.

*a cura degli avvocati Dario Scirpo e Davide Ferrigno, of counsel di Lexalent


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