Civile

La valutazione del merito creditizio nel piano del consumatore

Al creditore "non meritevole" è preclusa la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore

di Gianfranco Benvenuto*

In materia di sovraindebitamento, il D.L. 137/2020 convertito con l. 176/2020 (c.d. Novella di Natale) ha anticipato l'applicazione di alcune disposizione contenute nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza la cui entrata in vigore è prevista per l'autunno prossimo.

Tra le novità, particolare attenzione per il Piano del consumatore merita la valutazione del c.d. merito creditizio del debitore, effettuata dal finanziatore al momento dell'erogazione del credito.

Invero, ai sensi del novellato art. 9 co. 3bis.1, l.3/2012 l'Organismo di composizione della crisi, nella sua relazione deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Il finanziatore, che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale di concedere o meno il finanziamento, è tenuto ad effettuare un'attenta analisi del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di poter adempiere agli obblighi scaturenti dal contratto di credito.

Tale valutazione è effettuata, ai sensi dell'art. 124bis TUB, tanto sulla verifica delle informazioni fornite dal consumatore stesso, tanto, ove necessario, acquisendo informazioni aggiuntive e consultando le banche dati pertinenti.

La ratio è ravvisabile, è evidente, nel grave squilibrio informativo tra il cliente e l'istituto di credito: il consumatore pecca di limitati poteri economici e negoziali per poter intervenire sul contenuto sostanziale del contratto rispetto alle stesse società finanziarie che, esercitando professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, sono le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore. (Trib. Vicenza 24/09/2020; Trib. Napoli 21/10/2020; Trib. Napoli Nord 21/12/2018).

E, dunque, la preventiva valutazione del merito creditizio cosi disciplinata non può che esser condotta dal finanziatore con la dovuta diligenza professionale (art. 1176 co.2 c.c.) ed ispirata al generale principio di buona fede (art. 1337 c.c.)

In termini pratici, ed ai fini che qui ci interessano, qualora il finanziatore non dovesse superare tale vaglio, ovvero l'OCC indichi che tale creditore ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento del debitore che presenta il piano del consumatore o ne ha determinato l'aggravamento, il novellato co.3bis dell'art. 12bis, preclude al creditore cd "non meritevole" di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Il Tribunale di Napoli con decreto del 09/06/2021 , ha omologato il Piano del consumatore, rigettando le opposizioni presentate dal creditore ipotecario "non meritevole". Dalla documentazione prodotta si evinceva infatti che la rata pattuita al momento della stipula del mutuo superava nettamente la quota di 1/3 del reddito disponibile del debitore, cosicché la sopraggiunta e incolpevole riduzione del reddito da lavoro ha determinato l'impossibilità del mutuatario di adempiere.

Di tale sproporzione era ben consapevole la banca laddove ha sentito l'esigenza di garantire il pagamento di quanto dovuto non solo con l'iscrizione ipotecaria sull'immobile, ma anche con la fideiussione di un terzo.

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*A cura dell' Avv. Gianfranco Benvenuto, Studio legale Gianfranco Benvenuto

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