Monopattini con obbligo di frecce e doppio freno dal 30 settembre
L’altro ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture che porta la data del 18 agosto e stabilisce nei dettagli le caratteristiche tecniche dei monopattini e dei dispositivi di cui devono essere dotati
Ora può diventare operativo l’obbligo di dotare i monopattini elettrici di “frecce” (le luci lampeggianti da azionare quando si svolta) e freni su entrambe le ruote. L’altro ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture che porta la data del 18 agosto e stabilisce nei dettagli le caratteristiche tecniche dei monopattini e dei dispositivi di cui devono essere dotati. Quindi è possibile adeguarsi all’obbligo entro le date stabilite per legge: il 30 settembre prossimo per gli esemplari nuovi in vendita e 1° gennaio 2024 per quelli già circolanti.
Queste date erano state fissate dalla legge 156/2021 (che convertì il decreto Infrastrutture, il 121 dello scorso anno), entrata in vigore il 10 novembre 2021. Ma, in assenza del Dm, non si sarebbe potuto rispettarle. Tanto che la data originaria per i monopattini nuovi, il 1° luglio 2022, era stata rinviata poco dopo al 30 settembre 2022 dal Dl milleproroghe (il 228/2021). Il ministero è riuscito a rispettare quest’ultima scadenza.
Le frecce (che la legge denomina «indicatori luminosi di svolta») devono essere color ambra e lampeggiare con una frequenza compresa tra 1 e 2 Hertz e durata dell’impulso superiore a 0,3 secondi, misurata al 95 % dell’intensità luminosa massima. Vanno installate sia davanti sia dietro, in coppie destra-sinistra simmetriche rispetto all’asse longitudinale del monopattino, a un’altezza da terra compresa tra 150 e 1400 millimetri. Ma, se vengono posizionate in modo da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente («ad esempio sul manubrio», spiega il ministero), ne basta solo una coppia. Le altre caratteristiche delle frecce sono le stesse previste per le bici (dall’articolo 224 del Regolamento di attuazione del Codice della strada), ma con un’intensità della luce emessa non inferiore a 0,3 candele).
I freni devono essere indipendente per ciascun asse e devono garantire di «agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote». Possono agire o sulla ruota (pneumatico o cerchione) o sul mozzo oppure sugli organi di trasmissione.
Per i monopattini già circolanti, sia le frecce sia i freni vanno montati in kit «appositamente previsti» per ciascun modello e conformi alla direttiva n. 2006/42/CE a cui i monopattini, la stessa che viene richiesta all’intero veicolo per ottenere la marcatura CE (che è obbligatoria).
Il Dm fissa anche le caratteristiche e le modalità di installazione delle altre dotazioni obbligatorie (segnalatore acustico; luce fissa bianca o gialla anteriore; luce fissa rossa posteriore) e facoltative (per esempio, la luce di stop). Nella pratica, per semplicità, bisogna verificare che i dispositivi rispettino i regolamenti Unece 6, 50 e 148 o la norma Iso 6742-1:2015 o la norma Iso 6742-2:2015.
Responsabile della scelta di dispositivi in regola e della loro corretta installazione è chi utilizza il monopattino (anche perché il proprietario non è individuabile con certezza, non essendo previsti né la targatura né un registro degli esemplari circolanti).
Infine, il Dm riepiloga e completa le caratteristiche tecniche che i monopattini devono avere (come la potenza massima, confermata a 0,50 kW, la lunghezza e la larghezza massima del mezzo, il suo peso - che non può superare i 40 chili - e il diametro delle ruote). Tutti gli esemplari commercializzati dal 30 settembre dovranno avere un’etichetta che indica il carico massimo che possono sopportare in normali condizioni di uso.
Riforma Cartabia: sui passaggi di rito luci e ombre del "Correttivo civile"
di Francesco Paolo Luiso - Presidente dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile