Responsabilità

Buchi di tensione, Enel Distribuzione non risarcisce i danni

Lo ha affermato la Corte di cassazione, ordinanza n. 17263 depositata oggi, respingendo il ricorso di una Snc: si tratta di un fenomeno ineliminabile

di Francesco Machina Grifeo

Enel non risarcisce il danno causato all'attività aziendale per i buchi di tensione della rete in quanto si tratta di un fenomeno ineliminabile. Né la normativa tecnica prevede un numero limite di microinterruzioni. La Corte di cassazione, ordinanza n. 17263 depositata oggi, ha così respinto il ricorso di una Snc che aveva portato in giudizio il distributore per inadempimento contrattuale rispetto all'obbligazione di "garantire una regolare e continua erogazione di energia elettrica e l'impegno di potenza".

La società convenne Enel Distribuzione in giudizio richiamando numerosi episodi di interruzione dell'energia che avevano danneggiato i macchinari. La convenuta eccepì di aver osservato la normativa tecnica di settore e la ineliminabilità del fenomeno di interruzioni transitorie, cui la cliente avrebbe potuto ovviare munendosi a proprie spese di un supporto tecnico che garantisse la continuità dell'erogazione. A questo punto il Tribunale di Ancona dispose una CTU il cui esito confermò la correttezza del comportamento contrattuale di Enel Distribuzione. All'esito, il Tribunale accolse comunque parzialmente la domanda ripartendo la responsabilità e condannando Enel Distribuzione a risarcire danni patrimoniali per 5.751 euro compensando in parte le spese. La Corte d'Appello invece accogliendo l'appello incidentale di Enel ha affermato che, sulla scorta della CTU, il "verificarsi di buchi microtemporanei di tensione fosse dato tecnico ineliminabile, sicché la normalità, la prevedibilità e la ineliminabilità dell'evento interruttivo escludeva l'inesattezza dell'adempimento".

Proposto nuovamente ricorso, la Cassazione l'ha bocciato. Questa volta la società ricorrente ha affermato che la Corte del gravame aveva posto a base della propria decisione la "normativa tecnica e non anche le norme di diritto applicabili nella fattispecie, quali l'art. 2050 c.c., in materia di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (quale è l'erogazione di energia elettrica), e l'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento contrattuale".

Di diverso avviso la Terza Sezione civile secondo cui "le norme tecniche, pur non costituendo esse stesse fonte di obbligazione, costituiscono lo standard esigibile, dal punto di vista tecnico, che integra il parametro normativo dell'adempimento contrattuale". E, prosegue la decisione, nel caso di specie la Corte d'Appello, proprio sulla base della normativa tecnica di settore, ha ritenuto "non sussistere limite numerico ai buchi di tensione della rete sicché l'evento lamentato - in quanto normale, prevedibile ed ineliminabile - esclude l'inesattezza dell'adempimento, con il conseguente rispetto dell'art. 1218 c.c". "Né – conclude la Corte - la ricorrente ha prospettato alcuna censura relativa alla CTU".

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