Rassegne di Giurisprudenza

L'immissione sul mercato di merce pericolosa si realizza già con lo sdoganamento

a cura della Redazione Diritto

Tutela della salute – Normativa comunitaria - Immissione sul mercato di prodotti pericolosi - Disponibilità della merce a favore della clientela interessata - Sufficienza - Fattispecie.
L'immissione sul mercato di un prodotto pericoloso comprende non solo la messa in circolazione dello stesso, ma anche la sua detenzione in concreta disponibilità a favore della clientela interessata, poiché secondo la disciplina comunitaria, l'immissione sul mercato si realizza quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito sul mercato comunitario. (Fattispecie relativa alla condanna ex art. 16, Dlgs. n. 133 del 2009 di imprenditore cinese che aveva importato e sdoganato, ma non immesso in commercio a causa del sequestro in dogana, stick di colla contenenti percentuali di toluene superiori al consentito, senza aver verificato, al momento dell'ordine, l'effettiva tipologia della sostanza che immetteva nel mercato europeo né si era procurato una dichiarazione scritta di compatibilità tra la sostanza e la normativa comunitaria)
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 5 luglio 2022, n. 25618

Produzione, commercio e consumo - Reato ex art. 112 d.lgs. n. 206 del 2005 - Immissione sul mercato di prodotti pericolosi - Disponibilità della merce a favore della clientela interessata - Sufficienza - Fattispecie.
Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 112, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto codice del consumo), "l'immissione sul mercato" di un prodotto pericoloso comprende non solo la messa in circolazione dello stesso, ma anche la sua detenzione in concreta disponibilità a favore della clientela interessata, poiché secondo la disciplina dell'Unione Europea, cui dà attuazione la disposizione citata, l'immissione sul mercato si realizza quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito sul mercato comunitario. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la detenzione in magazzino, da parte dell'imputato, di minimoto di importazione cinese perfettamente identiche a quelle esposte in vendita presso il suo esercizio commerciale).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 14 aprile 2015, n. 15235

Produzione, commercio e consumo - Immissione sul mercato di prodotti pericolosi - Reato ex art. 112, comma secondo, d.lgs. n. 206 del 2005 - Soggetti attivi - Distributore - Nozione.
Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 112, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi comprende sia la messa in circolazione del prodotto, sia la sua fornitura al consumatore finale da parte del rivenditore quale ultimo anello della catena di distribuzione. (In motivazione, la S.C. ha chiarito infatti che la definizione di "distributore" è comprensiva di qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti, con l'evidente esclusione del solo produttore, pure indicato dalla disposizione quale soggetto attivo del reato).
• Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 24 febbraio 2014, n. 8679