Famiglia

Mamma 'no vax', Tribunale di Milano: "Sia il padre a decidere per la figlia di 11 anni"

Limita la responsabilità genitoriale materna per le vaccinazioni obbligatorie, facoltative e mascherina

di Francesco Machina Grifeo

La posizione "no vax" espressa dalla madre di una minore – "contraria a tutti i vaccini", non solo a quello anticovid - costituisce un "grave pregiudizio per la salute della figlia". Per queste ragioni il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, decreto 2 settembre 2021, molto argomentato, ha disposto la "limitazione della responsabilità genitoriale materna" in relazione a tutte le questioni collegate alle "vaccinazioni obbligatorie o facoltative, alla effettuazione dei tamponi, alla eventuale somministrazione del vaccino anti Covid 19", al momento del compimento del dodicesimo anno (la bambina ora ha 11 anni), attribuendola "in via esclusiva al padre" che vigilerà anche sull'uso della mascherina.

Non solo, la madre è stata anche "ammonita", ex art. 709 ter c.p.c., "a non ostacolare l'effettuazione delle vaccinazioni e dei tamponi consegnando al padre la minore ogni qualvolta sarà necessario per l'adempimento di quanto sopra, ed a non ostacolare l'uso della mascherina anti Covid 19". E condannata al pagamento delle spese e anche ad una uguale somma per lite temeraria.

La coppia era all'origine compattamente "no vax", al punto che dopo un primo round di vaccinazioni aveva sospeso le ulteriori somministrazioni, aggirando anche l'obbligatorietà (disposta con Dl 73/2017 conv. in l. 119/2017). Il padre (assistito da Grazia Ofelia Cesaro e Andrea Mariani, studio Cesaro), successivamente alla separazione, aveva maturato un diverso convincimento: "Dopo il covid – ha dichiarato in udienza - ho riflettuto meglio e ritengo che nostra figlia possa e debba essere vaccinata per fare una vita normale di relazioni e di scuola". Chiedendo anche di poter recuperare le vaccinazioni e i richiami obbligatori non effettuati nonché levaccinazioni facoltative "raccomandate". Domanda accolta.

Una sconfitta su tutta la linea dunque per la mamma no vax seguace di una "convinzione spirituale olistica" identificata con il termine "Deep Ecology - Ecologia Profonda". Per il Tribunale, la donna "contraria a tutti i vaccini, senza possibilità di apertura alcuna", a causa delle proprie posizioni "oltranzistiche e negazionistiche", ha esposto la figlia "al rischio di contrarre le gravi malattie". Inoltre, per sua stessa ammissione, ha contravvenuto al lockdown portandola una cena no vax con 10 persone.

Riguardo poi allo specifico vaccino anti Covid 19, prosegue la decisione, "ella si è mostrata assolutamente oppositiva e tetragona ad ogni raccomandazione sanitaria, a valutare ogni nuovo approdo della scienza ufficiale". A suo dire: "una subcategoria promossa dalla politica, dai media, e dal multi miliardari che la controllano". Il vaccino invece sarebbe "solo sperimentale e come tale in contrasto con il codice di Norimberga". Mentre il Covid 19 "una malattia influenzale, scarsamente letale, resa più aggressiva dalla omissione da parte governativa di cure e terapie tempestive". Nonché dalla limitazione delle attività fisiche e all'aria aperta, "visto che l'aria chiusa, stagnante e viziata, nonché l'utilizzo di mascherine che limitano l'espulsione delle tossine e diminuiscono l'apporto di ossigeno, minando le condizioni fisiche e psicologiche, avrebbero compromesso il sistema immunitario delle persone, indebolendo ulteriormente i soggetti fragili".

Per il Tribunale, di nuovo, si tratta di tesi "oltranzistiche … che non esprimo dubbi ma assolute certezze in relazione ad una malattia che ha causato oltre 4.500.000 morti nel mondo ed oltre 220.000.000 casi confermati (dati OMS come da www.salute.gov.it) e di un vaccino che è stato ritenuto efficace e sicuro". Conseguentemente ha autorizzato il padre ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia, anche riguardo al vaccino anti-covid "valutando, alla luce dei risultati della ricerca scientifica, delle autorizzazioni degli enti regolatori, delle norme di legge e delle raccomandazioni delpediatra che segue la minore, se sia necessario o opportuno somministrare il vaccino antiCovid 19 al compimento del suo dodicesimo anno di età".

Il tribunale ha poi rigettato l'istanza di CTU - inammissibile ed irrilevante – a cui si chiedeva di indagare sulla efficacia e sulla sicurezza dei vaccini. Si tratterebbe, come evidenziato dalla difesa del ricorrente, "di eseguire, su scala globale, una valutazione tecnico-scientifica analoga a quella degli organismi nazionali e sovranazionali preposti alla farmacovigilanza, il cui costo sarebbe esorbitante, e che comunque sarebbe inutile svolgere" perché la validità dei vaccini di cui alla legge del 2017 è stata confermata nel corso degli anni dagli organismi pubblici preposti, così come lavalidità e l'efficacia dei vaccini anti Covid-19, seppur di recente scoperta".

Estratto del P.Q.M.
Per tutte queste ragioni il Tribunale (Presidente dr. Anna Cattaneo):
Autorizza il padre a provvedere in autonomia, senza il consenso della madre, allaeffettuazione di tutte le vaccinazioni obbligatorie ex DL 73/2017 convertito conmodifiche con legge 219/2017 da somministrare alla figlia minore secondo unprogramma vaccinale di recupero come predisposto dal Centro vaccinale competenteper territorio;
Autorizza il padre a provvedere in autonomia, senza il consenso della madre, allaeffettuazione delle vaccinazioni facoltative raccomandate dall'art. 1-quater del DL73/2017 convertito con modifiche con legge 219/2017 e previste dai LEA dasomministrare alla figlia minore al compimento del 12° anno d'età, secondo le indicazioni del medico-pediatra di riferimento;
Autorizza il padre a far effettuare senza il consenso della madre, tutte le volte chesia necessario, il tampone "anti-Covid" (nelle forme del test molecolare, testantigenico rapido, test sierologico tradizionale o rapido, test salivare secondo lanecessità del caso);
Autorizza il padre a valutare, in autonomia, senza l'accordo della madre, visti gliapprodi della scienza, le autorizzazioni degli enti regolatori, le norme di legge, leraccomandazioni del pediatra che segue la minore, se sia necessario o anche soloopportuno somministrare il vaccino anti Covid 19, provvedendo di conseguenza,9.
Dispone che utilizzi la mascherina necessaria a limitare la possibilità di contagioda Covid 19 in tutte le situazioni imposte da legge o comunque in caso diassembramento, delegando il padre ad adoperarsi affinché ciò avvenga;
Limita la responsabilità genitoriale materna in relazione a tutte le questioni collegatealle vaccinazioni obbligatorie o facoltative, alla effettuazione dei tamponi, alla eventuale somministrazione del vaccino anti Covid 19 ed all'uso della mascherina, attribuendola in viaesclusiva al padre;
Ammonisce la madre a non ostacolare l'effettuazione delle vaccinazioni e dei tamponiconsegnando al padre la minore unitamente a tutta la documentazione richiesta ogniqualvolta sarà necessario per
l'adempimento di quanto sopra, ed a non ostacolarel'uso della mascherina anti Covid 19.

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