Comunitario e Internazionale

No al divieto automatico per residenti da oltre 60 giorni di circolare con auto immatricolata in altro Stato membro

Il prestito gratuito di un veicolo registrato in un Paese Ue non può essere oggetto di restrizioni se è temporaneo

Il giudice italiano dovrà verificare la temporaneità o meno del comodato d'uso gratuito di un'automobile immatricolata in altro Stato membro condotta da chi sia residente da più di 60 giorni nel nostro Paese. Dovrà verificarlo per potere applicare legittimamente la relativa sanzione per chi superato tale periodo di residenza senza aver provveduto a immatricolare il mezzo di trasporto in Italia. Verifica necessaria a garantire che la norma nazionale non diventi di ostacolo alla libera circolazione dei capitali in base a una discriminazione fondata sulla nazionalità.

La Corte di giustizia dell'Unione europea detta la corretta interpretazione dell'articolo 93, comma 1-bis, del Codice della strada con la sentenza sulla causa C-274/20, promossa dal rinvio pregiudiziale del giudice di pace di Massa in una controversia contro la Prefettura competente. La decisione traccia il perimetro di applicabilità della norma nazionale che ne garantisca la legittimità di fronte all'ordinamento giuridico Ue.

Non può quindi applicarsi la sanzione prevista dalla norma se la conduzione del veicolo straniero sul territorio italiano sia connotata da temporaneità. Non va cioè applicato in modo indistinto e draconiano il termine dell'avvenuto decorso di 60 giorni dallo stabilimento della residenza in Italia.

La vicenda nasce dal controllo della polizia stradale nei confronti di una coppia di cui il marito italiano e la moglie di nazionalità slovacca e residente nel Paese di origine circolavano con l'auto immatricolata in tale altro Stato membro. Contro la sanzione scattava il ricorso al giudice di pace, lamentando di aver subito una discriminazione fondata sulla nazionalità, a fronte dell'eccessiva onerosità e della penalizzante complessità delle procedure amministrative per reimmatricolare il veicolo in Italia.

La sentenza della Cgue appunta la propria attenzione sul rispetto della libertà Ue di circolazione dei capitali, facendo rilevare che vi rientra anche il prestito d'uso transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo. La norma italiana costituirebbe una restrizione alla possibilità di scelta dei propri residenti a contrarre prestiti in altri Stati membri.

La norma italiana, imponendo ai soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni una nuova immatricolazione degli autoveicoli già immatricolati in altro Stato membro, con pagamento dei relativi oneri, finisce per applicare una tassa al comodato d'uso transfrontaliero dei veicoli a motore. A differenza del comodato d'uso dei veicoli immatricolati in Italia non assoggettato a questa doppia imposizione. Tale differenza di trattamento è in grado di dissuadere i residenti in Italia dall'accettare il comodato d'uso loro offerto dai residenti in un altro Stato membro.

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