Civile

Revoca dell'indennità Inps, impugnazione senza nuova domanda amministrativa

Il revirement della Cassazione a Sezioni unite nella sentenza n. 14561 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Cambio di indirizzo della Cassazione in caso di revoca dell'indennità di accompagnamento: per procedere all'impugnazione del provvedimento, non sarà più necessario presentare una nuova domanda amministrativa. Le Sezioni unite, sentenza n. 14561 depositata oggi, affermando un principio di diritto, hanno così accolto il ricorso di un uomo contro la decisione della Corte di appello di Napoli, che in ossequio alla giurisprudenza fino ad oggi dominante, aveva invece rigettato il gravame ritenendo che l'interessato fosse tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, "mancando la quale l'azione poteva e doveva essere dichiarata improponibile in ogni stato e grado del giudizio".

Per la Suprema corte, che ha fatto proprie la perplessità della Sezione lavoro, quale giudice rimettente, va invece affermato che: "Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa".

Infatti, imponendo all'invalido, che si sia visto revocare la prestazione in godimento, l'obbligo di presentare una nuova domanda amministrativa "si finisce per precludere, in contrasto con i principi dettati dagli artt. 24 e 113 Cost., la possibilità di ottenere una piena tutela giurisdizionale del diritto inciso dal provvedimento adottato dall'amministrazione.

In sintesi, al termine di una lunga ricostruzione normativa e giurisprudenziale, i Supremi giudici, affermano che la "presentazione di una domanda amministrativa quale antecedente necessario per la proposizione della domanda giudiziaria con la quale si chieda il ripristino della prestazione di invalidità che si assuma essere stata erroneamente revocata all'esito del procedimento di verifica della persistenza dei suoi requisiti costitutivi si risolve in un adempimento che comporta da un canto rilevanti conseguenze in danno dell'invalido al quale non potrà essere riconosciuto in sede giudiziaria un integrale ripristino del diritto pur illegittimamente revocato". Si determinerebbe infatti una sorta di "intangibilità" della revoca anche da parte del giudice, il quale non potrebbe riconoscere il diritto in continuità dal pur accertato ingiusto annullamento con conseguente pregiudizio per l'invalido.

"Dall'altro - prosegue - non assolve ad un concreto interesse per l'amministrazione la quale in sede di revisione della prestazione ha già svolto gli accertamenti amministrativi necessari alla verifica dell'esistenza o meno in capo all'invalido dei requisiti costitutivi del diritto già in godimento".

Si tratta dunque, continua la decisione, di un adempimento che "non è funzionale ad agevolare la risoluzione amministrativa della potenziale controversia agendo deflattivamente sul contenzioso giudiziario. Potenzialmente, anzi, si potrebbe produrre un effetto paradosso di moltiplicare le impugnazioni: sia della sospensione in via amministrativa della prestazione sia, poi, della revoca, per la quale sarebbe necessaria, comunque, la presentazione di una nuova domanda amministrativa".

Dando luogo ad una ricostruzione che "complessivamente considerata non risponde ad un criterio di ragionevolezza che ne giustifichi la condivisione".

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