Rassegne di Giurisprudenza

Azione di ingiustificato arricchimento non esperibile contro il Comune per difetto del requisito della sussidiarietà

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Pubblica amministrazione - Obbligazioni - Arricchimento senza causa di ente locale - Instaurazione del rapporto fra privato ed amministratore o funzionario - Azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente – Esclusione.
In base al Decreto Legge n. 66 del 1989, articolo 23, la cui questione di legittimità costituzionale è stata rigettata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 295 del 1997, prevede l'obbligo del funzionario che ordini opere di somma urgenza, di provvedere a regolarizzare l'ordinativo, a pena di decadenza, entro la fine dell'esercizio. In difetto, il rapporto contrattuale si costituisce non già con l'ente locale, bensì con il funzionario predetto. Non si può quindi configurare a carico del Comune la responsabilità ex articolo 2041 c.c., posto che il fornitore ha a disposizione una azione titolata, nei confronti però di soggetto passivo diverso dall'ente locale.
Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 24 maggio 2022, n. 16756

Obbligazioni - Arricchimento senza causa - Ente locale - Incarico di prestazione professionale - Requisito dell'impegno di spesa ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Mancanza - Instaurazione del rapporto fra privato ed amministratore o funzionario - Azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente - Previo riconoscimento formale del debito fuori bilancio da parte dell'amministrazione - Necessità.
L'incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 comporta l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell’ente l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso non riconosca "a posteriori" il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. predetto.
Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza 19 maggio 2017, n. 12608

Enti locali - Spese degli Enti Comunali - Contratto d'opera professionale - Mancanza di un provvedimento dell'organo deliberativo - Difetto di uno specifico impegno contabile - Azione di indebito arricchimento nei confronti del Comune - Inconfigurabilità - Mancanza del requisito della sussidiarietà - Insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario.
E’ inammissibile l'azione generale di arricchimento nei confronti del Comune in ragione della mancanza del presupposto della sussidiarietà, dipendente dal fatto - in forza del Decreto Legge n. 66 del 1989, articolo 23, comma 4 - il professionista ha la  possibilità di agire nei confronti degli amministratori o dei funzionali comunali che avevano richiesto e consentito la prestazione professionale senza valida obbligazione dell'ente comunale.
Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 6 agosto 2015, n. 16558