Civile

Non è nullo il trust che viola la legittima

È l’azione di riduzione la via per tutelare i diritti dei legittimari pregiudicati

di Angelo Busani

Il trust istituito con la finalità di attribuire ai beneficiari, dopo il decesso del disponente, il patrimonio apportato da quest’ultimo, è da qualificare come donazione indiretta. Ne consegue che la tutela dei diritti dei legittimari del disponente, che siano pregiudicati dall’istituzione del trust, è realizzata con l’esercizio dell’azione di riduzione verso gli apporti effettuati dal disponente al trust.

Si tratta di stabilire chi sia il legittimato passivo dell’azione di riduzione e, secondo la ordinanza di Cassazione n. 5073/2023

a) se il trustee abbia già provveduto ad eseguire il programma del disponente e ad esercitare, in caso di trust discrezionale, il proprio potere, allora l’azione di riduzione andrà rivolta nei confronti dei beneficiari;

b) qualora invece il trust sia ancora “in fase di esecuzione”, non essendosi esaurito il programma destinatorio, con la conseguenza che il trustee è ancora titolare del patrimonio vincolato in trust, è ragionevole ammettere l’esercizio dell’azione di riduzione nei confronti dello stesso trustee;

c) si deve però reputare il beneficiario come legittimato passivo anche nel caso del trust non ancora completamente eseguito, qualora sia certa l’individuazione del beneficiario (perché, in ipotesi, già effettuata dal disponente), essendo solo stato differito il momento della concreta attribuzione del vantaggio al beneficiario, dato che, in tal caso, il legittimario leso potrà agire in riduzione aggredendo immediatamente le attribuzioni liberali delle quali è avvantaggiato il beneficiario;

d) resta invece ferma la legittimazione passiva del trustee, oltre che nei cosiddetti trust di scopo, nei quali manca una specifica individuazione dei beneficiari (si pensi ad un trust genericamente destinato a favore dei poveri di una città), nel caso di trust discrezionale, che non abbia ancora ricevuto attuazione, dovendosi contemperare la certezza dell’esistenza di una liberalità lesiva, con l’incertezza del beneficiario finale, senza però che ciò possa andare a discapito del legittimario.

Così decidendo, la Cassazione rigetta la tesi secondo cui sarebbe la nullità la sanzione appropriata, a tutela dei diritti dei legittimari, per il caso del trust discrezionale che non abbia ancora consentito l’individuazione dei beneficiari (con la chiara evidenziazione di coloro che debbano subire l’azione di riduzione) ovvero delle attribuzioni idonee a ledere i diritti del legittimario.

La nullità sarebbe invero un rimedio eccessivo, per numerose ragioni: l’azione sarebbe proponibile da chiunque vi abbia interesse (mentre la riduzione compete solo ai legittimari che asseriscono la lesione della loro legittima), sarebbe imprescrittibile e travolgerebbe l’apporto al trust nella sua interezza e, dunque, non soltanto nei limiti necessari a integrare la legittima, con il risultato di vanificare la volontà del disponente.

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