Civile

Al giudice ordinario il risarcimento per incolpevole affidamento se il danno deriva da omissione della Pa

Non si tratta di esercizio abusivo dei poteri autoritativi e di tutela di interessi legittimi, ma di mera condotta negligente

di Paola Rossi

Se il petitum avanzato davanti al giudice è il risarcimento del danno per affidamento incolpevole nell'operato della pubblica amministrazione, la competenza è del giudice ordinario anche se si tratta di materia di esclusiva competenza di quello amministrativo. Non rileva che l'azione di danno derivi dall'avvenuto annullamento di un atto amministrativo sul quale si era creato legittimamente l'affidamento del privato. In quanto la sua validità e il suo successivo annullamento non erano in discussione nella domanda di danni proposta dall'imprenditore.

Le sezioni Unite civili della Cassazione - con la sentenza n. 3496/2023 - hanno bocciato le affermazioni di entrambi i giudici di merito con cui avevano sostenuto l'esclusiva competenza del giudice amministrativo nella lite instaurata dal ricorrente che lamentava la negligente inerzia della Provincia nel fornire la documentazione necessaria alla validità del Piano provinciale delle attività estrattive che era stato poi annullato travolgendo di conseguenza il relativo bando di gara cui il ricorrente intendeva partecipare per ottenere l'autorizzazione a un ampliamento delle proprie estrazioni dal suolo.
A seguito dell'annullamento di tutti gli atti prodromici al bando per mancanza della documentazione cartografica a corredo del Ppae, il ricorrente, che si era predisposto alla gara con lo stanziamento di risorse per investimenti necessari e la costituzione di un Ati (associazione temporanea di imprese), lamentava un danno per lucro cessante, danno emergente per mancata allocazione delle risorse per altri fini, costi accessori sostenuti e interessi passivi pagati.

Quindi, la questione - e la stessa domanda di risarcimento - non si fondava sulla validità o meno dell'atto ammnistrativo già annullato, bensì sull'omissione documentale della Provincia. E proprio a fronte di un inadempimento definibile di natura contrattuale la Cassazione a sezioni Unite ha fondato la propria affermazione di competenza a favore del giudice ordinario.

Fanno rilevare le sezioni Unite civili che per quanto la materia in sé rientri in quella del governo del territorio affidata in esclusiva agli enti territoriali nel caso in cui non è la legittimità dell'atto ammnistrativo a essere in discussione viene meno tale esclusività, come nel caso concreto della domanda di danno per affidamento incolpevole nell'operato della Pa, esattamente nel caso concreto la Provincia e la Regione convenute.
In tal caso è il diritto soggettivo al risarcimento del danno che viene in evidenza e non la tutela di un interesse legittimo leso dall'azione della Pa.

In conclusione l'omissione amministrativa che ha determinato il ritiro del Ppae non è un esercizio abusivo dei poteri della Pa che ricadrebbe nella sfera della giurisdizione ammnistrativa.
Invece, i giudici di merito sostenevano la tesi contraria ritenendo che l'omissione della Provincia fosse un esercizio mediato del potere autoritativo dell'amministrazione e non una mera condotta materiale da cui può scaturire direttamente la sola responsabilità risarcitoria affidata all'accertamento del giudice ordinario.

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