Comunitario e Internazionale

Il tribunale Ue accoglie la richiesta della Francia di rinvio all'Antitrust europeo su concentrazione Illumina-Grail

L'operazione non supera le soglie di rilevanza comunitaria ma gli effetti negativi nel mercato dello Stato membro sono esaminabili

di Paola Rossi

Il Tribunale Ue ha confermato la legittimità della domanda di rinvio promossa dalla Francia presso l'Antitrust europeo, che ha richiesto di esaminare la concentrazione tra due società americane che si occupano di sequenziare il genoma. La decisione sulla causa T- 227/21 è stata promossa dalla società Illumina che aveva proceduto alla totale acquisizione di Grail. Operazione che non era stata notificata né alla Commissione europea né agli Stati membri e a quelli aderenti allo Spazio economico europeo. Il ricorso di Illumina contro la Commissione europea, che aveva inviato una prima lettera di richiesta di informazioni sull'operazione, è stato integralmente rigettato.

In effetti la concentrazione non era stata notificata in quanto non superava le soglie di rilevanza comunitarie e nazionali. Quindi per la prima volta le istituzioni europee affrontano un caso in cui l'operazione assume rilevanza comunitaria per ragioni diverse da quella del superamento delle soglie di fatturato.

Si tratta della fattispecie regolata dall'articolo 22 del regolamento comunitario n. 139/2004 che disciplina le concentrazioni di impresa ai fini della concorrenza. Nel caso trattato dall'articolo 22 gli Stati membri possono infatti chiedere il rinvio all'esame dell'Antitrust europeo di una concentrazione che assume rilevanza comunitaria perché - di fatto - incide sul rispetto della concorrenza nell'ambito del mercato di un singolo Stato membro o di più Stati.

Il Tribunale ha oggi confermato le decisioni della Commissione europea di accoglimento della richiesta di rinvio della Francia, cui si erano aggiunti Islanda, Olanda e Norvegia. Ma Illumina ha già annunciato l'impugnazione della decisione del Tribunale Ue davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Per completezza di quella che è la prima richiesta di rinvio promossa vale la pena leggere il testo della norma che prevede il rinvio alla Commissione europea:
Articolo 22
Rinvio alla Commissione
1. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione, secondo la definizione dell'articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta.
La richiesta va presentata al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la concentrazione è stata notificata o, se non è prescritta la notificazione, resa nota in altro modo allo Stato membro interessato.
2. La Commissione informa senza ritardo le autorità competenti degli Stati membri e le imprese interessate di qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi del paragrafo 1.
Tutti gli altri Stati membri hanno facoltà di aderire alla richiesta iniziale entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione li ha informati della richiesta iniziale.
Tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione in questione sono sospesi fino a quando non sia stato deciso, secondo la procedura di cui al presente articolo, dove deve essere esaminata la concentrazione. Non appena uno Stato membro abbia informato la Commissione e le imprese interessate del fatto che non intende aderire alla richiesta, cessa la sospensione dei suoi termini nazionali.
3. La Commissione può, al più tardi entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine stabilito al paragrafo 2, decidere di esaminare la concentrazione se ritiene che incida sul commercio fra Stati membri e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta. Se la Commissione non prende una decisione entro tale termine, si considera che abbia deciso di esaminare la concentrazione conformemente alla richiesta.
La Commissione informa della sua decisione tutti gli Stati membri e le imprese interessate e può chiedere che venga effettuata una notificazione in applicazione dell'articolo 4.
Lo Stato o gli Stati membri che hanno presentato la richiesta alla Commissione si astengono dall'applicare ulteriormente alla concentrazione la loro legislazione nazionale sulla concorrenza.
4. Quando la Commissione esamina una concentrazione in applicazione del paragrafo 3, si applicano l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 5, 6 e da 8 a 21. L'articolo 7 si applica nella misura in cui l'operazione di concentrazione non è stata realizzata alla data nella quale la Commissione informa le imprese interessate che la richiesta è stata presentata.
Se non è prescritta una notificazione in applicazione dell'articolo 4, il termine stabilito all'articolo 10, paragrafo 1, per l'avvio di un procedimento decorre dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la Commissione ha informato le imprese interessate della sua decisione di esaminare la concentrazione in applicazione del paragrafo 3.
5. La Commissione può informare uno o più Stati membri che ritiene che una concentrazione soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1. In questi casi la Commissione può invitare lo Stato o gli Stati membri in questione a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1.

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