Famiglia

Alimenti, se la figlia indigente non dimostra di aver cercato un lavoro perde l'assegno del padre

Nel caso i genitori erano tenuti a corrispondere un assegno di 200 euro al mese per i bisogni della figlia e di suo marito

di Giampaolo Piagnerelli

I genitori non devono corrispondere gli alimenti alla figlia, se riceve aiuti da enti di beneficenza, dalla famiglia del marito e soprattutto non dimostra di aver cercato un lavoro. La Cassazione (con l'ordinanza n. 33789/22) ha così accolto il ricorso dei genitori tenuti a corrispondere un assegno di 200 euro al mese per i bisogni della figlia. Quest'ultima e il marito - pur versando in stato di bisogno - per difetto dei mezzi economici idonei a soddisfare le necessità primarie tuttavia non si erano prodigati per trovare un'occupazione lavorativa. E questa condizione era stata messa in evidenza dai genitori (attuali ricorrenti) per i quali la figlia e il marito erano finiti "sul lastrico" per loro esclusiva responsabilità.

I Supremi giudici hanno ribadito che il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa, per cui deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica e l'impossibilità per circostanze a lui non imputabili di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione n. 21572/06).

La Cassazione, dopo aver analizzato le problematiche della figlia e del marito ha evidenziato come entrambi beneficiassero di contributi solidaristici di vari enti e degli aiuti della famiglia del marito.

Verdetto della Cassazione. Secondo gli Ermellini nelle sentenze di merito è stata fatta poca chiarezza sul concetto di lavoro. Infatti la precarietà della condizione occupazionale appare essere stata sbrigativamente inclusa in una nozione di impossibilità prestazionale, senza che tuttavia fossero state analizzate le condizioni di menomazione. Se c'era una invalidità o una menomazione fisica moglie e marito dovevano mettersi alla ricerca di un lavoro che fosse adeguato alle loro condizioni di salute.

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