Amministrativo

Tari, il nodo competenza per gli schemi regolatori di qualità nei Comuni che svolgano anche le funzioni di ETC

Secondo una prima interpretazione la competenza potrebbe essere individuata tra quelle residuali della Giunta ai sensi dell'ar. 48 del TUEL, tuttavia la scelta incide sulla portata del servizio pubblico assumendo funzione programmatoria, di indirizzo e di organizzazione di un servizio pubblico (con competenza individuata, rispettivamente, ai sensi della lett.b), g) ed e) dell'art. 42 c.2)

di Tommaso Ventre*

Ancora una volta l'attuazione delle previsioni regolatorie di Arera necessità non semplici attività ermeneutiche volte a comprendere come disciplinare compiutamente le novità determinate dall'Autorità.

È il caso questa volta dell'individuazione degli schemi regolatori prevista dall' articolo 3 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF ).

La norma si limita a prevedere che "Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito" disponendo poi che "l'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore, può determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento".

Laddove sono operativi gli ETC problemi non sussistono, mentre quando, come spesso accade in diverse aree del nostro Paese i Comuni si ritrovano in via residuale a svolgere la funzioni di ETC allora occorre interrogarsi su quale organismo dell'Ente possa essere quello competente all'adozione degli atti de qua.

Occorre quindi prima di tutto analizzare in cosa si sostanzino le scelte operative cui l'Ente viene ad essere chiamato.

In pratica si tratta da una parte di individuare quali sono gli obblighi di servizio e dall'altra di scegliere gli standard di qualità tecnica e contrattuale cui i gestori (e l'ente stesso nell'esercizio della sua funzione di eventuale soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con le utenze) devono rispondere.

Gli obblighi di servizio previsti per ciascuno schema regolatorio sono elencati nella tabella 2 dell'allegata Appendice I e vanno dalla "Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati", agli "Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online" agli "Obblighi di servizio telefonico" alle "Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti" per passare agli obblighi di qualità tecnica relativa agli "Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata" agli "Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare" etc.

A ben vedere dunque, si tratta di attività attinenti prettamente alla gestione del servizio e che sotto diversi aspetti, per quel che riguarda la qualità contrattuale entrano nell'ambito della potestà organizzativa e gestionale dell'Ente che spesso trovano estrinsecazione proprio nei regolamenti di disciplina del Prelievo.

Il Comune si trova quindi ad adottare un atto in cui una parte del proprio apparato amministrativo è anche come detto, spesso, soggetto "gestore" che poi deve sottostare agli standard disposti.

Arera prevede che tale scelta è operata "sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente" e prevede anche una eventuale proposta del gestore nell'ambito di ulteriori e migliorativi standard. Si tratta quindi di un procedimento, anche dialettico tra ETC e Gestori in relazione alle rispettive competenze che richiede in primo luogo l'esistenza di una carta della qualità del servizio in capo ai gestori ( ricordiamo come per i servizi pubblici sia una previsione, in generale, già cogente) ed in secondo luogo l'individuazione dei livelli ritenuti ottimali in relazione alla gestione del servizio sia sotto il profilo tecnico che contrattuale .

Alla luce di questa considerazione si potrebbe quindi escludere che possa essere una determinazione di un settore a potere disporre in tal senso.

Secondo una prima interpretazione, integrando una scelta discrezionale e non essendo individuabile nelle competenze del Consiglio comunale un atto riconducibile nella previsione dell'articolo 3 del TQRIF la competenza potrebbe essere individuata tra quelle residuali della Giunta ai sensi dell'articolo 48 del TUEL.

Tuttavia la materia di cui trattasi attiene sì ad una scelta discrezionale ma che incide sulla portata del servizio pubblico sotto due aspetti importanti, quello della qualità contrattuale e quello della prestazione tecnica ed assume, proprio nella dinamica del provvedimento, funzione programmatoria (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. b), di indirizzo (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. g) e di organizzazione di un servizio pubblico (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. e).

Oltretutto tale opzione sarebbe coerente con la prassi adottata dai Comuni di procedere individuando nel Consiglio comunale l'organo competente ad assumere le decisioni di pertinenza dell'ETC nell'ambito del piano economico finanziario.

In conclusione si ritiene che gli enti che hanno la fortuna di essere, in relazione a questa particolar disposizione, anche ETC non subiranno in maniera del tutto inerte la regolazione di Arera potendo decidere aspetti rilevanti della propria attività che Arera ha ritenuto di potere loro sottrarre affermando proprio che "alla luce del quadro normativo di riferimento in materia di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come rinnovato a partire dal 2017, e delle specifiche competenze attribuite all'Autorità dalla legge 205/17 e dalla legge 481/95, la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alle proprie entrate debba dunque essere esercitata dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati dalla medesima".

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*A cura dell'Avv. Tommaso Ventre, Ph. D., Professore aggregato di Governance dei tributi locali e Fiscalità degli enti locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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