Professione e Mercato

Italian gas - sviluppi, incrementi e ripristini delle concessioni di produzione di gas naturale

Il GSE con contratti a lungo termine con produttori italiani

di Stefano Maria Zappalà e Maria Juan Parra*

Mentre è ancora alle camere la discussione per la conversione in legge del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. Decreto Sostegni Ter) (con il suo discussissimo taglio agli "extra-profitti" derivanti dai ricavi sulla vendita di energia da impianti da fonti rinnovabili introdotto dall'art. 16 di cui vi sono moltissime proposte di emendamenti) il governo Draghi ha varato il decreto legge (pubblicato in GU il 1 marzo scorso) 17/22 rubricato "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", in fase di conversione in legge.

Il nuovo decreto, conosciuto come decreto "crisi energetica", contiene importantissime misure in tema di semplificazioni sia per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sia per le procedure autorizzative per gli impianti offshore, sia infine per una regolamentazione favorevole allo sviluppo del fotovoltaico in area agricola, temi questi che saranno oggetto di una successiva nostra analisi.

La presente nota invece intende soffermarsi sull'art. 16 che contiene una serie di misure per fronteggiare il caro energia attraverso il "rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali".

In estrema sintesi, la sicurezza degli approvvigionamenti è stata attuata attraverso 2 misure che prevedono interventi per ampliare le concessioni di gas e per la conclusione di contratti a lungo termine stipulati tra il GSE e i produttori italiani

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento è previsto l'avvio, da parte del GSE (o delle società del Gruppo GSE) e, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, delle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

I soggetti interessati potranno stipulare con il GSE accordi per la vendita del gas. Ma chi sono i soggetti interessati?

La disposizione in commento si applica ai titolari di:

(a) concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma;

(a) concessioni i cui impianti di coltivazione ricadono in tutto o in parte in aree considerate idonee nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021; nonché

(b) concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. La procedura prevede che i titolari delle concessioni di cui sopra, comunicano

(i) i propri programmi di produzione di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031; nonché

(ii) un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari.

I soggetti interessati hanno trenta giorni di tempo - dall'invito alla manifestazione di interesse sopra richiamata - ad effettuare le comunicazioni di cui ai numeri (i) e (ii) che precede nei confronti del Gruppo GSE, del MITE e dell'ARERA.

Le misure contenute nel comma 3 dell'art. 16 qui in commento mirano poi ad accelerare i procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di intervento entro il termine di sei mesi dalla data di avvio degli stessi.

Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC istituita dall'articolo 8, comma 2- bis, del codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006) e posta alle dipendenze funzionali del MITE.

Quanto ai contratti per l'acquisto a lungo termine, questi avranno le seguenti caratteristiche:

1. una durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno;

2. condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Giova indicare che il sistema dei prezzi garantirà la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento;

3. il GSE rilascerà, a favore dei titolari delle concessioni di cui ai punti a), b) e c) che precedono opportune garanzie, mentre gli acquirenti finali a sua volta, rilasceranno delle garanzie a favore del GSE.

Lo schema di contratto tipo di acquisto sarà predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

I volumi di gas acquistati in base a tali contratti saranno poi offerti dal Gruppo GSE, con una o più procedure - alle condizioni e ai prezzi determinati in applicazione del comma 4 - a clienti finali industriali, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese.

L'articolo in commento viene in qualche modo completato con la recente Delibera ARERA del 4 marzo 2022 n. 83 che ha modificato la metodologia per la determinazione del prezzo del gas per tenere conto, tra l'altro, degli effetti sui mercati derivanti dalla crisi internazionale in corso e della volatilità eccezionale che sta caratterizzando le quotazioni del gas naturale e delle quote di emissione, in un contesto la cui durata è al momento imprevedibile. Ricordiamo che l'aumento dei prezzi dell'energia è legato da una parte all'aumento dei costi di emissione della CO2 nelle aste ETS e dall'altra all'aumento dei costi di approvvigionamento del gas naturale.

Già il 10 febbraio scorso, nell'audizione al senato del Capo di Gabinetto dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Cons. Maria Tuccillo, in merito alla Comunicazione COM (2021)660 final della Commissione Europea in materia di prezzi dell'energia era stato ribadito come «Nell'attuale dibattito sull'incremento dei prezzi dell'energia da più parti si argomenta che, per un'area come quella europea dipendente dalle importazioni (in prevalenza dalla Russia) per l'approvvigionamento di gas naturale, aver perseguito un assetto di mercato basato su mercati a pronti (c.d. hub) sui quali scambiare il gas su base giornaliera sia stato un grave errore strategico (rispetto al passato regime di negoziazioni bilaterali basantesi su contratti di lungo periodo di tipo ‘take or pay'). Tale giudizio negativo giunge ora ed a seguito dell'eccezionale incremento dei prezzi del gas sui principali mercati europei (TTF, PSV ecc.), incremento che si è ribaltato integralmente sugli utilizzatori, che l'hanno a loro volta passato sui prezzi praticati (ad esempio, il prezzo dell'energia elettrica sulla borsa italiana). Un possibile intervento per calmierare il prezzo del gas sarebbe dunque rappresentato, seguendo tale critica, da qualche forma di ritorno ad un sistema di contratti a lungo termine, abbandonando il massiccio ricorso alle contrattazioni spot sviluppatosi negli ultimi anni."

Infine da segnalare che l'art. 17 istituisce il Fondo per la decarbonizzazione destinato a finanziare la decarbonizzazione e la riconversione delle raffinerie ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) in siti destinati alla produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza. Il Fondo prevede una dotazione pari a euro 205 milioni per il 2022, a euro 45 milioni per il 2023 e a euro 10 milioni per il 2024.

Tale riconversione in siti destinati alla produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza viene completata con la previsione contenuta nello stesso articolo 17 che introduce una nuova lettera (d-bis) al comma 3 dell'art. 39 del d.lgs. n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II) la quale introduce un nuovo parametro per il calcolo della quota - almeno pari al 16 per cento - di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento, che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030.

La relazione illustrativa al decreto precisa che la norma è volta a promuovere ed accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti prevedendo un regime di sostegno all'immissione al consumo di biocarburanti sostenibili utilizzabili in purezza, ossia biocarburanti che non soffrono di limitazioni di miscibilità con carburanti tradizionali e che sono quindi perfettamente sostituibili al fossile, sia per quanto riguarda l'utilizzo nei motori a combustione interna che con riferimento alla compatibilità con i sistemi di immagazzinamento e distribuzione. Con l'idrogenazione, infatti, vengono rimosse le impurità, quali ossigeno e zolfo tali da renderne possibile l'utilizzo puro al 100%.

*a cura degli avv. ti Stefano Maria Zappalà e Maria Juan Parra Juridicum avvocati associati

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