Lavoro

In "Gazzetta" il Dl Lavoro: cambia il Rdc, taglio al cuneo

Il decreto è composto da 45 articoli ed entra in vigore oggi. Interventi anche sui contratti a termine che potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi

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di Francesco Machina Grife

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 103 di giovedì 4 maggio 2023, il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 contenente "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", in vigore da oggi. Il provvedimento che ha avuto il via libera dal Consiglio dei ministri il 1° maggio è composto da 45 articoli divisi in V Capi e un Allegato.

Fortemente voluto dal Governo Meloni per alcuni provvedimenti bandiera come il superamento del reddito di cittadinanza, ha raccolto le critiche dell'opposizione in quanto lascerebbe prive di copertura le fasce più deboli. Giudicato invece positivo ma insufficiente l'intervento sul cuneo anche per via della durata limitata fino al termine dell'anno. Fra i principali titoli del provvedimento dunque figurano: misure volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui; il contrasto alla povertà e l'esclusione sociale, con focus sulle famiglie con soggetti fragili, minori o anziani; la promozione delle politiche attive del lavoro, con l'obiettivo di assicurare la formazione a chi è in grado di svolgere un'attività lavorativa; previsti interventi sulla sicurezza sul lavoro e tutela contro gli infortuni oltre alla modifica la disciplina del contratto a termine.

Riduzione della pressione fiscale - Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L'esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro. Si conferma l'incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell'assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Accompagnamento al lavoro e occupazione giovanile - Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all'autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all'anno esenti dall'Irpef, sarà erogato dall'Inps attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come "fragili", è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente: a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Misure sui contratti a termine - Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto "tempo determinato"), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi. Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi: nei casi previsti dai contratti collettivi; per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024; per sostituire altri lavoratori.

Sicurezza sul lavoro - Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Si prevedono, tra l'altro: l'obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l'estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l'obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

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