Amministrativo

Contributo unificato, sul ricorso integrato non si paga due volte

di Guglielmo Saporito


Buone notizie per gli avvocati che nelle liti tributarie ed amministrative pagano il “contributo unificato”. La Commissione tributaria di Genova (23 febbraio 2017, n. 346) ritiene sufficiente un solo contributo se il ricorso è integrato con motivi aggiunti. È stata infatti accolta la tesi di un'impresa che aveva formulato ulteriori censure contestando innanzi al Tar l'esito di una gara comunale per servizi di pulizia: dopo un primo contributo di 6mila euro, la segreteria ne chiedeva uno ulteriore, connesso al deposito di “motivi aggiunti” su atti della stessa procedura.
La norma (articolo 13, Dpr 115/02) prevede che ogni «nuova domanda» giudiziale sia soggetta ad un ulteriore contributo. Nel processo amministrativo, per domande nuove si intendono quelle che ipotizzano vizi diversi da quelli fatti valere con il ricorso originario, oppure chiedano nuovi provvedimenti al giudice (ad esempio, una condanna al risarcimento danni, oltre l'annullamento), oppure infine critichino atti processuali autonomi rispetto a quello introduttivo del giudizio, ampliando la materia da decidere (thema decidendum). Nel caso specifico, la parte ricorrente, dopo aver contestato un bando di gara, veniva a conoscenza di alcuni chiarimenti formulati dall'amministrazione, contestandoli con separato atto giudiziario. Poiché questi motivi di ricorso rientravano nell'ambito della medesima procedura di gara e contenevano semplicemente alcune specificazioni in merito ai requisiti di partecipazione (già impugnati con ricorso introduttivo), la Commissione tributaria ha escluso che vi fosse stato un consistente ampliamento della domanda originaria, escludendo quindi la necessità di pagare un ulteriore contributo unificato. Identico principio si applica anche nel processo tributario, in caso di motivi aggiunti (articolo 24, comma 4, Dlgs 546/92), che configurino un nuovo ricorso avverso atti non indicati nel ricorso introduttivo e depositati in corso di giudizio. La sentenza della Commissione tributaria genovese va collegata ad una pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana (27/17) secondo la quale spetta al giudice amministrativo qualificare «ampliativi» (o meno) i motivi aggiunti: anche se sui contributi di e giustizia tributaria, sarebbe infatti anomalo chiedere al giudice dei tributi l'esame della struttura del giudizio amministrativo, al fine di comprendere il peso dei motivi aggiunti e la necessità o meno di un nuovo contributo. Sul tema del contributo unificato, si richiama la possibilità di una “rottamazione” (Dl 193/16).
L'omesso pagamento del contributo è sanzionato con il raddoppio del contributo stesso, ma i carichi affidati per la riscossione ad Equitalia tra il 2000 e 2016, possono essere alleggeriti (”rottamati”) con un'istanza entro il 31 marzo 2017 (modello DA1), eliminando la sanzione e mantenendo solo capitale ed interessi. Gli avvocati-contribuenti che non hanno ricevuto entro il 28 febbraio 2017 una comunicazione da Equitalia sulle somme riferite ai carichi affidati per la riscossione entro il 31 dicembre 2016 possono, quindi, rivolgersi ad Equitalia (o alle segreterie e cancellerie degli uffici giurisdizionali) per verificare l'esistenza di debiti erariali e la possibilità di evitare sanzioni pagando (con interessi) solo il contributo a suo tempo omesso.

Ctp Genova - 23 febbraio 2017, n. 346

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