Comunitario e Internazionale

Riduzione del prezzo per il pacchetto turistico compromesso dal Covid

Non viene meno la responsabilità oggettiva dell’organizzatore

di Annarita D’Ambrosio

Resta la responsabilità oggettiva dell’organizzatore del pacchetto turistico anche se le misure Covid, non imputabili a lui o al viaggiatore, hanno rovinato la vacanza. La sentenza della Corte Ue nella causa C-396/21, relativa ad un soggiorno alla Canarie, stabilisce un principio importante: i viaggiatori il cui pacchetto turistico abbia subito alterazioni causa pandemia possono avere diritto a una riduzione del prezzo.

Nel dettaglio, la storia arriva dalla Germania, dove due turisti avevano acquistato presso un organizzatore di viaggi tedesco un pacchetto per un soggiorno di due settimane a Gran Canaria a marzo 2020, con partenza pochi giorni prima dell’inizio delle restrizioni Covid. L’isola, durante la vacanza, era stata poi sottoposta a misure restrittive come tutta Europa. Spiagge chiuse e coprifuoco avevano costretto i due turisti a restare nella stanza d’albergo con frettoloso rientro anticipato in Germania, circostanze per le quali chiedevano una riduzione del prezzo del 70% del pacchetto stesso.

Considerando di non essere responsabile di ciò che costituiva un «rischio generico della vita», l’organizzatore aveva rifiutato di concedere la riduzione e i due lo avevano citato in giudizio. Alla Corte di giustizia Ue, il Tribunale di Monaco di Baviera aveva chiesto di interpretare la richiesta ai sensi della direttiva relativa ai pacchetti turistici (la 2302/2015). Quest’ultima prevede che il viaggiatore abbia diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo di non conformità dei servizi forniti, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore stesso.

La regola, precisa la Corte Ue, è pienamente valida anche nel caso di difformità dovute alla pandemia. Irrilevante il fatto che la causa non sia imputabile all’organizzatore poiché la direttiva prevede sempre una responsabilità oggettiva di quest’ultimo che può dirsi esonerato soltanto quando l’inadempimento o l’inesatta esecuzione dei servizi turistici sono imputabili al viaggiatore.

La direttiva di riferimento, recepita ed attuata in Italia dal Dlgs 62/2018, estende il concetto di pacchetto turistico intendendo per esso non solo la combinazione di diversi servizi (trasporto, alloggio e noleggio di mezzi) offerta da un operatore attraverso la stipula di un unico contratto, ma anche la loro presentazione, da parte dello stesso professionista, ad un prezzo forfettario, così come il loro acquisto da parte del viaggiatore, attraverso contratti separati, stipulati, però, presso un unico punto vendita.

Poiché i servizi turistici possono essere combinati in molti modi diversi, della corretta esecuzione del tutto l'organizzatore si assume la piena responsabilità oggettiva. La caratteristica principale del pacchetto sta proprio nel fatto che ci sia un professionista responsabile, in quanto organizzatore, della corretta esecuzione dei servizi offerti.

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