Civile

La fondazione bancaria paga la tassazione per intero se non prova la strumentalità delle proprie partecipazioni

La ricorrente aveva genericamente individuato le quote nel capitale di altre società come immobilizzazioni finanziarie

di Paola Rossi

La Cassazione conferma l'esclusione, per il periodo d'imposta 2000, della Fondazione bancaria Cassa di risparmio di Roma, dall'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 6 del Dpr 601/1973, che prevede il 50% in meno della tassazione normalmente applicata alle persone giuridiche.

Lo snodo, secondo la ricorrente, stava nell'applicabilità "a regime" della legge Ciampi del 1999 sulle fondazioni bancarie o, in alternativa, delle regole transitorie.
La Cassazione, con la sentenza 39591/2021, ha escluso entrambe le discipline nel caso specifico, in quanto Fondazione Roma (attuale ricorrente) non era stata in grado di fornire specifiche su partecipazioni in altre società (quali Banca di Roma e Banca Nazionale dell'Agricoltura) ascritte in bilancio quali immobilizzazioni finanziarie.

Quanto alla partecipazione del 5,8% nel capitale della banca conferitaria la Fondazione si era difesa affermando di non essere in grado di esercitare una forma di controllo e di aver comunque dismesso la partecipazione nell'arco dell'anno di riferimento delle imposte dovute nel 2000. E anche di aver adeguato lo Statuto alle nuove regole di privatizzazione delle fondazioni al fine dell'equiparazione agli enti non commerciali con la conseguente agevolazione fiscale invocata.
Ma stabilire se la data della modifica statutaria imponesse l'applicazione della nuova legge o del previsto regime transitorio diviene indifferente, rispetto alla forma della tassazione, per non aver chiarito la pregiudiziale e reale "strumentalità" - rispetto ai propri fini istituzionali (interesse pubblico o rilevanza sociale) - delle partecipazioni in altre società.

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