Comunitario e Internazionale

Un professore di diritto può rappresentare la propria università davanti agli organi giurisdizionali dell'Unione

Anche quando lo stesso docente è a "capo" del progetto su cui è incentrata la controversia

di Simona Gatti

Un professore di diritto può rappresentare la propria università davanti al Tribunale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, anche quando è a "capo" del progetto su cui è incentrata la controversia. Così si è espressa la Corte di Lussemburgo con la sentenza del 14 luglio nella causa C 110/21 P Universität Bremen/REA.

Entrando nel merito della vicenda leggiamo che l'Università di Brema era stata designata coordinatrice di un consorzio di ricerca che comprende varie università europee per svolgere indagini comparate in merito al tema degli alloggi in tutta l'Unione e che aveva presentato all'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (Rea) una proposta di progetto per ottenere i finanziamenti necessari.
Dopo il rigetto da parte di Rea, l'università lo ha impugnato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea che lo ha respinto motivando il suo diniego sul fatto che l'atto introduttivo del ricorso era stato firmato da un professore che non solo insegna all'Università di Brema, ma è coordinatore del progetto.
Secondo il Tribunale, mancava perciò il requisito di indipendenza dell'avvocato, che sarebbe applicabile ai professori universitari che beneficiano del potere di rappresentare i singoli dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione.

La Corte Ue ricorda che la nozione di «indipendenza» dell'avvocato recentemente si è evoluta nel senso che ora la tutela e la difesa degli interessi del cliente è diventata la priorità. Visto che per i professori universitari valgono gli stessi criteri di indipendenza applicati agli avvocati , cioè da una parte l'assenza di un rapporto di impiego tra il rappresentante e il suo cliente e dall'altra la deontologia che implica in particolare l'assenza di legami che pregiudichino manifestamente la capacità dell'avvocato di svolgere il proprio incarico difensivo servendo al meglio gli interessi del cliente, nel caso specifico l'esistenza di un rapporto regolato da un contratto di diritto privato o di un rapporto di diritto pubblico tra un professore e l'università che egli rappresenta è insufficiente per ritenere che tale professore si trovi in una situazione che gli impedisce di difendere gli interessi di tale università.
Per quanto riguarda poi il ruolo esercitato dal professore nell'ambito del progetto, secondo la Corte ciò implica solo che il docente avesse interessi comuni con l'Università di Brema, interessi che non bastano a dimostrare un'incapacità a garantire la rappresentanza che gli era stata affidata .
La causa è dunque rinviata al Tribunale affinché statuisca sul ricorso proposto dall'Università di Brema.

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