Rassegne di Giurisprudenza

Le evidenti criticità del sistema di sicurezza del datore lo rendono sempre responsabile

a cura della Redazione Diritto

Sicurezza sul lavoro - Violazione della normativa antinfortunistica - Omessa valutazione del rischio da parte del datore - Responsabilità penale - Art. 589 comma 2 cp - art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008
Qualora risulti accertato che il datore di lavoro abbia omesso di valutare il rischio presente nell'azienda nonché di adottare qualunque idoneo accorgimento a scongiurare detto pericolo esso è responsabile per la morte del dipendente, ex art. 589 c.p., a nulla rilevando l'eventuale comportamento volontario o accidentale del lavoratore. (Nel caso di specie viene condannato il titolare dell'azienda agricola nella cui area era presente un profondo invaso priva di recinzione dove è annegato un dipendente mai informato di tale pericolo)
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 28 aprile 2023 n. 17617

Lavoro - Prevenzione infortuni - - Sistema di sicurezza carente - Condotta colposa del lavoratore - Responsabilità o corresponsabilità del lavoratore - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli. (Fattispecie relativa all'omessa adeguata valutazione, da parte del datore di lavoro, dei rischi di trascinamento - già manifestatisi in precedenza - derivanti dall'utilizzo di uno straccio per le operazioni di pulitura e rifinitura delle calzature in produzione eseguite dal lavoratore in prossimità di una macchina spazzolatrice dotata di albero rotante. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il lavoratore potesse ritenersi edotto della situazione di rischio alla luce di un incidente verificatosi alcuni giorni prima).
• Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 2 marzo 2017, n. 10265

Lavoro - Prevenzione infortuni - Condotta colposa del lavoratore infortunato - Rapporto di causalità con l'evento - Criteri di individuazione - Fattispecie.
In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.(Nella fattispecie, pur affermando il principio, la Corte ha tuttavia annullato la sentenza di merito per la necessità di un più approfondito accertamento circa la dinamica del fatto dal quale emergeva la concorrente mancanza di cautela, nella produzione dell'evento, sia del lavoratore infortunato che di un altro lavoratore).
• Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 1 giugno 2007 n. 21587